BGer U 190/1999 | |||
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BGer U 190/1999 vom 19.07.2001 | |
[AZA 7]
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U 190/99 Ws
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IVa Camera
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composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger;
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Schäuble, cancelliere
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Sentenza del 19 luglio 2001
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nella causa
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Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli
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infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, ricorrente,
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contro
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T._________, Italia, opponente, rappresentato dal Sindacato
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Edilizia & Industria, Via Industria, 6814 Lamone,
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e
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Tribunale cantonale delle assicurazioni, 6900 Lugano
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F a t t i :
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A.- T._________, nato nel 1964, lavorava come baggerista/traxista
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presso un'impresa di costruzioni di
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L._________ quando, il 29 novembre 1994, fu vittima di un
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infortunio professionale. Egli ne riportò una frattura
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diafisaria del femore destro, fratture costali, una contusione
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epatica nonché una contusione alla spalla e al polso
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sinistri.
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L'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro
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gli infortuni (INSAI) assunse il caso, versando le prestazioni
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di legge.
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Mediante decisione 11 settembre 1997, l'INSAI dispose
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l'erogazione di una rendita d'invalidità del 25% dal 1°
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maggio 1997 e di un'indennità per menomazione all'integrità
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del 15%, confermando il provvedimento anche dopo opposizione,
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il 1° settembre 1998.
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B.- Assistito dal Sindacato Edilizia & Industria
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(SEI), T._________ insorse con ricorso al Tribunale delle
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assicurazioni del Cantone Ticino chiedendo, con protesta di
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spese e ripetibili, il riconoscimento di una rendita del
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55%.
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Per giudizio 27 aprile 1999 l'autorità giudiziaria
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cantonale accolse parzialmente il gravame, obbligando
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l'INSAI a versare all'insorgente una rendita calcolata su
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un'invalidità del 36%. L'Istituto venne inoltre condannato
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al pagamento di ripetibili nella misura di fr. 600.-.
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C.- L'INSAI, rappresentato dall'avv. Enrico Broggini,
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interpone a questa Corte un ricorso di diritto amministrativo
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con cui chiede di annullare il giudizio querelato e di
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stabilire il tasso d'invalidità al 25%, conformemente alla
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decisione su opposizione litigiosa.
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L'assicurato, sempre tramite il SEI, postula la reiezione
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del gravame. Da parte sua l'Ufficio federale delle
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assicurazioni sociali rinuncia a determinarsi.
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D i r i t t o :
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1.- Nei considerandi del querelato giudizio, il Tribunale
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delle assicurazioni del Cantone Ticino ha già correttamente
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ricordato le norme di diritto concernenti il tema
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oggetto della lite, la quale verte unicamente sulla questione
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della commisurazione dell'invalidità lamentata dall'opponente.
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L'autorità giudiziaria cantonale ha in particolare
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esposto come, giusta l'art. 18 cpv. 2 LAINF, il grado
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d'invalidità venga determinato paragonando il reddito
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del lavoro che l'assicurato potrebbe conseguire, dopo l'insorgenza
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dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali
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provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività
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esigibile da lui in condizioni equilibrate di mercato del
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lavoro, con quello che avrebbe potuto ottenere se non fosse
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diventato invalido. I primi giudici hanno poi rilevato, pure
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a ragione, che al fine di poter graduare l'invalidità
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all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario
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disporre di documenti che devono essere rassegnati
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dal medico o eventualmente da altri specialisti, precisando,
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da un lato, come il compito del medico consista nel
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porre un giudizio sullo stato di salute e nell'indicare in
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quale misura e in quali attività l'assicurato sia incapace
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al lavoro, dall'altro, come la documentazione medica costituisca
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un importante elemento di giudizio per determinare
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quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato.
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A questa esposizione può essere fatto riferimento
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e prestata adesione.
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2.- a) Nell'evenienza concreta, fondandosi essenzialmente
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sugli accertamenti sanitari esperiti ed evidenziati
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nei rapporti allestiti rispettivamente il 6 novembre 1996 e
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il 6 agosto 1998 dal dott. C._________, medico di circondario
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dell'INSAI, e dal dott. S._________, specialista
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in chirurgia della divisione medica dell'Istituto, il
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Tribunale cantonale delle assicurazioni ha considerato che
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l'assicurato, a seguito dei postumi dell'infortunio subito
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nel 1994, non poteva proseguire l'attività di
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baggerista/traxista esercitata prima dell'incidente stesso.
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Come l'assicuratore, l'autorità cantonale ha però ritenuto
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l'interessato, malgrado il danno fisico patito, totalmente
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capace di eseguire lavori leggeri confacenti. Queste
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valutazioni non sono sostanzialmente contestate, né questa
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Corte vede validi motivi per scostarsene (cfr. sull'attendibilità
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dei rapporti medici interni all'amministrazione
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e sulla facoltà per il giudice di basare la sua
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pronunzia su tali rapporti, DTF 122 V 161 in fine; v. pure
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GAAC 2000 n. 138 pag. 1341 segg.).
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b) Ai fini di stabilire le ripercussioni economiche
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dell'impossibilità, per l'assicurato, di svolgere la precedente
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attività, le istanze inferiori hanno fatto capo ad un
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paragone dei redditi, come lo prescrive l'art. 18 cpv. 2
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LAINF, già citato. Per quel che riguarda, in particolare,
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il reddito ipotetico d'invalido, i primi giudici, in modifica
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di quanto stabilito nel provvedimento amministrativo
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impugnato e prevalendosi della propria giurisprudenza sviluppata
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in tema di determinazione del salario di riferimento
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per il calcolo della capacità di guadagno residua, hanno
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ritenuto l'importo di fr. 35'000.-, che corrispondeva negli
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anni dal 1994 al 1998 alla retribuzione annua media conseguibile
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sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati
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non qualificati con problemi di salute in attività
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leggere adeguate. Orbene, la questione dei salari medi fondati
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su dati statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria
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ticinese si riferisce, è stata oggetto di una recente
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sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni pubblicata
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in DTF 126 V 75 segg.
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c) In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza
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stabilito che ai fini della determinazione del reddito
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da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale
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e salariale concreta dell'interessato, a condizione
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però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e
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ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
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derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato
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e non costituisca una paga sociale. Qualora difettino indicazioni
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economiche effettive, possono, conformemente alla
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giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche
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salariali. La questione di sapere se e in quale misura
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al caso i salari fondati su dati statistici debbano
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essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali
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e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile
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al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità
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e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione),
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criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare
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globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come
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una deduzione globale massima del 25% del salario statistico
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permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili
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di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale
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federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella
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medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione
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globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione
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deve succintamente motivare, il giudice non può
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senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello
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degli organi dell'assicurazione.
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d) Ora, la prassi ticinese, secondo cui il presunto
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reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del lavoro
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equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attività
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confacenti allo stato di salute è valutato senza
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particolare riferimento alle circostanze specifiche del caso
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concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa manifestamente
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le esigenze poste dalla nuova giurisprudenza
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precitata (nello stesso senso: sentenze 19 aprile 2001 in
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re P., I 226/00, 31 gennaio 2001 in re R., I 10/00, e 30
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giugno 2000 in re B., I 411/98). Il giudizio querelato non
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può quindi essere tutelato.
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e) Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato,
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l'istituto ricorrente ha compiuto degli accertamenti
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presso alcune aziende ticinesi appurando come in
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attività leggere, che anche l'interessato sarebbe in grado
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di esercitare dal profilo sanitario e avuto riguardo alle
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sue capacità professionali, i dipendenti di tali ditte percepissero,
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nel 1997, un reddito annuo medio pari a fr.
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41'995.-. Orbene, il Tribunale federale delle assicurazioni
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può aderire alla valutazione del guadagno ipotetico di invalido
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operata dall'INSAI. L'importo stabilito appare plausibile
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alla luce dei dati statistici sulla struttura dei
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salari editi dal competente Ufficio federale - dati secondo
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i quali la retribuzione annua media dei lavoratori di sesso
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maschile attivi in occupazioni semplici e ripetitive nel
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settore privato ammontava, nel medesimo anno, a fr.
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54'245.- (fr. 4'294.- : 40 x 41,9 x 12 x 100,5%) - quando
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si consideri come, ai sensi della giurisprudenza in DTF 126
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V 75 sopra indicata, le specifiche circostanze del caso
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concreto siano suscettibili di comportare una riduzione del
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salario statistico fino, realizzate tutte le premesse, al
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limite massimo del 25%. Le critiche sollevate a questo riguardo
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dall'assicurato non permettono di pervenire a diverso
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risultato.
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3.- In tali condizioni, ritenuto che il reddito ipotetico
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conseguibile senza invalidità (fr. 54'567.- annui) non
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è oggetto di litigio, la decisione amministrativa impugnata
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che riconosce all'opponente il diritto a una rendita calcolata
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sulla base di un grado di invalidità - arrotondato a
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favore dell'assicurato - del 25% merita di essere ristabilita.
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4.- In conformità all'art. 159 cpv. 2 in relazione con
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l'art. 135 OG, non si assegnano ripetibili all'INSAI, poiché
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esso istituto, conformemente alla giurisprudenza, è
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equiparato a organismo con compiti di diritto pubblico (DTF
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118 V 169 consid. 7, 112 V 49 consid. 3 e rinvii).
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Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni
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p r o n u n c i a :
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I. Il ricorso di diritto amministrativo è accolto, il
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giudizio querelato 27 aprile 1999 essendo annullato.
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II. Non si percepiscono spese giudiziarie, né si assegnano
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indennità di parte.
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III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale
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cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio
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federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 19 luglio 2001
| |
In nome del
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Il Presidente della IVa Camera :
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Il Cancelliere :
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