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Informationen zum Dokument  BGer U 190/1999  Materielle Begründung
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BGer U 190/1999 vom 19.07.2001
 
[AZA 7]
 
U 190/99 Ws
 
IVa Camera
 
composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger;
 
Schäuble, cancelliere
 
Sentenza del 19 luglio 2001
 
nella causa
 
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli
 
infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, ricorrente,
 
contro
 
T._________, Italia, opponente, rappresentato dal Sindacato
 
Edilizia & Industria, Via Industria, 6814 Lamone,
 
e
 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, 6900 Lugano
 
F a t t i :
 
A.- T._________, nato nel 1964, lavorava come baggerista/traxista
 
presso un'impresa di costruzioni di
 
L._________ quando, il 29 novembre 1994, fu vittima di un
 
infortunio professionale. Egli ne riportò una frattura
 
diafisaria del femore destro, fratture costali, una contusione
 
epatica nonché una contusione alla spalla e al polso
 
sinistri.
 
L'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro
 
gli infortuni (INSAI) assunse il caso, versando le prestazioni
 
di legge.
 
Mediante decisione 11 settembre 1997, l'INSAI dispose
 
l'erogazione di una rendita d'invalidità del 25% dal 1°
 
maggio 1997 e di un'indennità per menomazione all'integrità
 
del 15%, confermando il provvedimento anche dopo opposizione,
 
il 1° settembre 1998.
 
B.- Assistito dal Sindacato Edilizia & Industria
 
(SEI), T._________ insorse con ricorso al Tribunale delle
 
assicurazioni del Cantone Ticino chiedendo, con protesta di
 
spese e ripetibili, il riconoscimento di una rendita del
 
55%.
 
Per giudizio 27 aprile 1999 l'autorità giudiziaria
 
cantonale accolse parzialmente il gravame, obbligando
 
l'INSAI a versare all'insorgente una rendita calcolata su
 
un'invalidità del 36%. L'Istituto venne inoltre condannato
 
al pagamento di ripetibili nella misura di fr. 600.-.
 
C.- L'INSAI, rappresentato dall'avv. Enrico Broggini,
 
interpone a questa Corte un ricorso di diritto amministrativo
 
con cui chiede di annullare il giudizio querelato e di
 
stabilire il tasso d'invalidità al 25%, conformemente alla
 
decisione su opposizione litigiosa.
 
L'assicurato, sempre tramite il SEI, postula la reiezione
 
del gravame. Da parte sua l'Ufficio federale delle
 
assicurazioni sociali rinuncia a determinarsi.
 
D i r i t t o :
 
1.- Nei considerandi del querelato giudizio, il Tribunale
 
delle assicurazioni del Cantone Ticino ha già correttamente
 
ricordato le norme di diritto concernenti il tema
 
oggetto della lite, la quale verte unicamente sulla questione
 
della commisurazione dell'invalidità lamentata dall'opponente.
 
L'autorità giudiziaria cantonale ha in particolare
 
esposto come, giusta l'art. 18 cpv. 2 LAINF, il grado
 
d'invalidità venga determinato paragonando il reddito
 
del lavoro che l'assicurato potrebbe conseguire, dopo l'insorgenza
 
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali
 
provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività
 
esigibile da lui in condizioni equilibrate di mercato del
 
lavoro, con quello che avrebbe potuto ottenere se non fosse
 
diventato invalido. I primi giudici hanno poi rilevato, pure
 
a ragione, che al fine di poter graduare l'invalidità
 
all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario
 
disporre di documenti che devono essere rassegnati
 
dal medico o eventualmente da altri specialisti, precisando,
 
da un lato, come il compito del medico consista nel
 
porre un giudizio sullo stato di salute e nell'indicare in
 
quale misura e in quali attività l'assicurato sia incapace
 
al lavoro, dall'altro, come la documentazione medica costituisca
 
un importante elemento di giudizio per determinare
 
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato.
 
A questa esposizione può essere fatto riferimento
 
e prestata adesione.
 
2.- a) Nell'evenienza concreta, fondandosi essenzialmente
 
sugli accertamenti sanitari esperiti ed evidenziati
 
nei rapporti allestiti rispettivamente il 6 novembre 1996 e
 
il 6 agosto 1998 dal dott. C._________, medico di circondario
 
dell'INSAI, e dal dott. S._________, specialista
 
in chirurgia della divisione medica dell'Istituto, il
 
Tribunale cantonale delle assicurazioni ha considerato che
 
l'assicurato, a seguito dei postumi dell'infortunio subito
 
nel 1994, non poteva proseguire l'attività di
 
baggerista/traxista esercitata prima dell'incidente stesso.
 
Come l'assicuratore, l'autorità cantonale ha però ritenuto
 
l'interessato, malgrado il danno fisico patito, totalmente
 
capace di eseguire lavori leggeri confacenti. Queste
 
valutazioni non sono sostanzialmente contestate, né questa
 
Corte vede validi motivi per scostarsene (cfr. sull'attendibilità
 
dei rapporti medici interni all'amministrazione
 
e sulla facoltà per il giudice di basare la sua
 
pronunzia su tali rapporti, DTF 122 V 161 in fine; v. pure
 
GAAC 2000 n. 138 pag. 1341 segg.).
 
b) Ai fini di stabilire le ripercussioni economiche
 
dell'impossibilità, per l'assicurato, di svolgere la precedente
 
attività, le istanze inferiori hanno fatto capo ad un
 
paragone dei redditi, come lo prescrive l'art. 18 cpv. 2
 
LAINF, già citato. Per quel che riguarda, in particolare,
 
il reddito ipotetico d'invalido, i primi giudici, in modifica
 
di quanto stabilito nel provvedimento amministrativo
 
impugnato e prevalendosi della propria giurisprudenza sviluppata
 
in tema di determinazione del salario di riferimento
 
per il calcolo della capacità di guadagno residua, hanno
 
ritenuto l'importo di fr. 35'000.-, che corrispondeva negli
 
anni dal 1994 al 1998 alla retribuzione annua media conseguibile
 
sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati
 
non qualificati con problemi di salute in attività
 
leggere adeguate. Orbene, la questione dei salari medi fondati
 
su dati statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria
 
ticinese si riferisce, è stata oggetto di una recente
 
sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni pubblicata
 
in DTF 126 V 75 segg.
 
c) In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza
 
stabilito che ai fini della determinazione del reddito
 
da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale
 
e salariale concreta dell'interessato, a condizione
 
però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e
 
ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
 
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato
 
e non costituisca una paga sociale. Qualora difettino indicazioni
 
economiche effettive, possono, conformemente alla
 
giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche
 
salariali. La questione di sapere se e in quale misura
 
al caso i salari fondati su dati statistici debbano
 
essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali
 
e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile
 
al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità
 
e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione),
 
criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare
 
globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come
 
una deduzione globale massima del 25% del salario statistico
 
permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili
 
di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale
 
federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella
 
medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione
 
globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione
 
deve succintamente motivare, il giudice non può
 
senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello
 
degli organi dell'assicurazione.
 
d) Ora, la prassi ticinese, secondo cui il presunto
 
reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del lavoro
 
equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attività
 
confacenti allo stato di salute è valutato senza
 
particolare riferimento alle circostanze specifiche del caso
 
concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa manifestamente
 
le esigenze poste dalla nuova giurisprudenza
 
precitata (nello stesso senso: sentenze 19 aprile 2001 in
 
re P., I 226/00, 31 gennaio 2001 in re R., I 10/00, e 30
 
giugno 2000 in re B., I 411/98). Il giudizio querelato non
 
può quindi essere tutelato.
 
e) Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato,
 
l'istituto ricorrente ha compiuto degli accertamenti
 
presso alcune aziende ticinesi appurando come in
 
attività leggere, che anche l'interessato sarebbe in grado
 
di esercitare dal profilo sanitario e avuto riguardo alle
 
sue capacità professionali, i dipendenti di tali ditte percepissero,
 
nel 1997, un reddito annuo medio pari a fr.
 
41'995.-. Orbene, il Tribunale federale delle assicurazioni
 
può aderire alla valutazione del guadagno ipotetico di invalido
 
operata dall'INSAI. L'importo stabilito appare plausibile
 
alla luce dei dati statistici sulla struttura dei
 
salari editi dal competente Ufficio federale - dati secondo
 
i quali la retribuzione annua media dei lavoratori di sesso
 
maschile attivi in occupazioni semplici e ripetitive nel
 
settore privato ammontava, nel medesimo anno, a fr.
 
54'245.- (fr. 4'294.- : 40 x 41,9 x 12 x 100,5%) - quando
 
si consideri come, ai sensi della giurisprudenza in DTF 126
 
V 75 sopra indicata, le specifiche circostanze del caso
 
concreto siano suscettibili di comportare una riduzione del
 
salario statistico fino, realizzate tutte le premesse, al
 
limite massimo del 25%. Le critiche sollevate a questo riguardo
 
dall'assicurato non permettono di pervenire a diverso
 
risultato.
 
3.- In tali condizioni, ritenuto che il reddito ipotetico
 
conseguibile senza invalidità (fr. 54'567.- annui) non
 
è oggetto di litigio, la decisione amministrativa impugnata
 
che riconosce all'opponente il diritto a una rendita calcolata
 
sulla base di un grado di invalidità - arrotondato a
 
favore dell'assicurato - del 25% merita di essere ristabilita.
 
4.- In conformità all'art. 159 cpv. 2 in relazione con
 
l'art. 135 OG, non si assegnano ripetibili all'INSAI, poiché
 
esso istituto, conformemente alla giurisprudenza, è
 
equiparato a organismo con compiti di diritto pubblico (DTF
 
118 V 169 consid. 7, 112 V 49 consid. 3 e rinvii).
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni
 
p r o n u n c i a :
 
I. Il ricorso di diritto amministrativo è accolto, il
 
giudizio querelato 27 aprile 1999 essendo annullato.
 
II. Non si percepiscono spese giudiziarie, né si assegnano
 
indennità di parte.
 
III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale
 
cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio
 
federale delle assicurazioni sociali.
 
Lucerna, 19 luglio 2001
 
In nome del
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Il Presidente della IVa Camera :
 
Il Cancelliere :
 
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