BGer U 347/1998 | |||
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BGer U 347/1998 vom 10.10.2001 | |
[AZA 7]
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U 347/98 Ws
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Ia Camera
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composta dei giudici federali Lustenberger, Presidente,
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Schön, Borella, Rüedi e Leuzinger; Scartazzini, cancelliere
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Sentenza del 10 ottobre 2001
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nella causa
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F._________, Italia, ricorrente, rappresentato da
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N._________,
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contro
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Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli
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infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, opponente,
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e
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Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano
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F a t t i :
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A.- F._________, nato nel 1951, minatore stagionale
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alle dipendenze della Ditta G._________ SA di S._________ e
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come tale assicurato presso l'Istituto nazionale svizzero
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di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), dopo aver
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esercitato la sua professione nell'anno 1994 durante tre
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mesi e aver previsto di lavorare altrettanto a lungo
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nell'anno 1995, è in data 16 ottobre 1995 rimasto sepolto
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sotto una frana di sassi e terriccio, riportando fratture
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in diverse parti del corpo. Il caso è stato assunto
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dall'INSAI, il quale ha versato le prestazioni assicurative
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prendendo a suo carico segnatamente le spese di cura e di
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degenza ospedaliera, protrattasi in particolare dal 13 al
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27 novembre 1996 presso la Clinica X._________.
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Alla chiusura del caso, l'Istituto assicuratore ha assegnato
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all'interessato, con decisione 25 luglio 1997, una
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rendita d'invalidità del 15 % a contare dal 1° maggio 1997,
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calcolata su un guadagno assicurato di fr. 17 677.-, nonché
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un'indennità per menomazione dell'integrità fisica, pure
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del 15 %. Il provvedimento è stato confermato con decisione
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su opposizione del 4 febbraio 1998.
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B.- F._________, rappresentato da N._________, è
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insorto contro questa decisione con ricorso al Tribunale
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delle assicurazioni del Cantone Ticino. In ordine,
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l'insorgente ha in primo luogo censurato il rifiuto di
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traduzione di una sentenza richiamata nel provvedimento
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impugnato, lamentando un'insufficiente motivazione dello
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stesso. Nel merito, ha postulato che la rendita d'invalidità,
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ritenuti il proprio statuto di stagionale e l'usuale
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durata di attività aziendale praticata dalla ditta che lo
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aveva impiegato, venisse calcolata fondandosi su un guadagno
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assicurato di fr. 53 031.-, pari a nove mesi di lavoro,
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anziché su quello di fr. 17 677.-, dedotto da un periodo
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lavorativo di tre mesi. Ha inoltre contestato il grado
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d'invalidità stabilito al 15 %, chiedendo che il medesimo
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fosse "oggetto di revisione".
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Con giudizio 29 ottobre 1998, statuente nella composizione
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di un giudice unico, l'autorità di ricorso cantonale
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ha respinto il gravame. Il Tribunale ha innanzitutto concluso
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che la censura d'ordine formale si appalesava come
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manifestamente infondata. Nel merito, ha considerato che
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l'Istituto assicuratore aveva correttamente ritenuto, prescindendo
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dall'infortunio, essere stata la durata normale
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dell'attività svolta dal ricorrente al massimo di tre mesi.
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L'impugnativa doveva essere disattesa anche per quel che
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atteneva al grado dell'invalidità, osservato che l'INSAI,
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fondandosi su accertamenti specialistici circostanziati ed
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approfonditi, senza che si fosse rivelato necessario dar
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seguito alla richiesta di ulteriori provvedimenti probatori,
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aveva chiaramente stabilito essere la capacità lucrativa
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esigibile dall'interessato valutabile all'85 %, nonostante
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i postumi infortunistici.
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C.- Tramite il suo rappresentante, F._________ interpone
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al Tribunale federale delle assicurazioni un ricorso
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di diritto amministrativo avverso il giudizio cantonale.
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Protestate spese, chiede di essere posto al beneficio dell'assistenza
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di un avvocato. In ordine, censura che in sede
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cantonale la causa sia stata trattata da un giudice unico e
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che ci si sia riferiti a giurisprudenza in lingua tedesca.
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Contesta, nel merito, il guadagno assicurato ritenuto dalle
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precedenti istanze nonché il tasso d'invalidità da esse applicato.
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Conclude pertanto postulando che il giudizio impugnato
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sia dichiarato nullo e ritornato al Tribunale cantonale
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per nuova pronunzia collegiale, che il guadagno assicurato
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sia stabilito prendendo a fondamento un importo di
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fr. 53 031.-, pari ad un impiego di nove mesi, e che la
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questione del grado d'invalidità, criticata la valutazione
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operata dall'INSAI, venga nuovamente sottoposta a quest'ultimo
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affinché provveda a rivederla.
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L'Istituto assicuratore domanda che il gravame, in
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quanto ricevibile, sia integralmente respinto. L'UFAS ha
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rinunciato a determinarsi.
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D.- Il Tribunale federale delle assicurazioni ha
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indetto un'udienza pubblica, che si è tenuta il 10 ottobre
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2001.
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D i r i t t o :
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1.- a) In ordine, l'insorgente contesta in primo luogo
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la composizione del Tribunale cantonale delle assicurazioni,
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adducendo che tale Corte avrebbe dovuto statuire collegialmente.
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Il ricorso di diritto amministrativo può essere esperito
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per violazione del diritto federale, nozione che comprende
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anche il diritto costituzionale federale ed i principi
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generali di diritto quali quelli della parità di trattamento
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e della proporzionalità. Ne deriva che questo ricorso
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assume il ruolo del ricorso di diritto pubblico per
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quel che concerne la violazione dei diritti costituzionali
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commessa da un'autorità cantonale nelle materie sottoposte
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al controllo del Tribunale federale delle assicurazioni
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quale giudice amministrativo (DTF 121 V 288 consid. 3 e
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sentenze ivi citate). Ritenuta la sussidiarità assoluta del
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ricorso di diritto pubblico, il ricorso di diritto amministrativo
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si sostituisce pertanto a quest'ultimo nella sua
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funzione di protezione dei diritti costituzionali dei cittadini
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(DTF 118 Ib 62 consid. 1b, 132 consid. 1a, 112 Ia
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358 consid. 4a, 110 Ib 257, 110 V 363 consid. 1c, 108 Ib 73
| |
consid. 1a, 104 Ib 120-121; Auer, La juridiction constitutionnelle
| |
en Suisse, pag. 122 no. 212; Grisel, Traité de
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droit administratif, tomo II, pag. 908-909; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,
| |
2a ed., pag. 92 segg. e 235).
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b) Il diritto delle parti ad una composizione regolare
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del tribunale discende direttamente dall'art. 30 cpv. 1
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Cost. (e in precedenza dall'art. 58 cpv. 1 vCost.), tale
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principio imponendo esigenze di base alla procedura cantonale
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(DTF 124 I 261 consid. 4a, 118 Ia 285 consid. 3d, 117
| |
Ia 325 consid. 2, 115 V 260 consid. 2a con riferimenti).
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Secondo la giurisprudenza, dev'essere annullato d'ufficio
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un giudizio reso a torto da un giudice unico in una
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vertenza in cui giusta l'ordinamento cantonale è competente
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il tribunale (sentenza inedita 6 luglio 1994 in re F., I
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56/94).
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c) L'art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le
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cause davanti al Tribunale cantonale ticinese delle assicurazioni
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dispone, concretizzando quanto stabilito dall'art.
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26 lett. c cpv. 2 LOG, che i membri del Tribunale possono
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decidere nella composizione di un giudice unico le cause
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che non pongono questioni di principio o che non sono di
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rilevante importanza.
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Con la riforma legislativa conferente all'autorità
| |
giudiziaria la possibilità di statuire nella composizione
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di un giudice unico il legislatore cantonale ticinese intendeva,
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prendendo a base il criterio delle cause che non
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pongono questioni di principio o che non sono di rilevante
| |
importanza, accelerare la definizione delle pratiche. Avuto
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riguardo allo scopo della riforma, esso ha lasciato ad ogni
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singola camera del Tribunale di appello la competenza di
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definire più precisamente i criteri da rispettare. Nel Messaggio
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del 17 febbraio 1998 concernente l'introduzione della
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possibilità, per le Camere della Sezione di diritto pubblico
| |
del Tribunale di appello, di decidere nella composizione
| |
di un solo giudice, il Consiglio di Stato ha in particolare
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rilevato che la proposta con la quale si persegue
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lo scopo di disporre di una delega facoltativa della competenza
| |
a decidere a favore di un solo giudice permette
| |
quale obiettivo principale di migliorare sensibilmente le
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condizioni in cui ha luogo il giudizio collegiale nei casi
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che realmente meritano di essere esaminati e dibattuti dall'intera
| |
Camera, sgravata a questo punto dall'obbligo di
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giudicare nella composizione completa anche le liti ritenute
| |
meno importanti. Infatti, solo alcune decisioni, complesse
| |
o di principio, giustificano una deliberazione in
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Camera di consiglio, rispettivamente non tutte le decisioni
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meritano approvazione collegiale, fosse anche solo per via
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di circolazione. È stato inoltre rilevato che non tutte le
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Camere della Sezione di diritto pubblico faranno largo uso
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della decisione a giudice unico, in quanto tale soluzione
| |
sarà soprattutto praticata nelle Camere con entrate molto
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elevate quali il Tribunale cantonale delle assicurazioni e
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il Tribunale cantonale amministrativo. Il Consiglio di Stato
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ticinese ha precisato rendersi conto che la delega facoltativa
| |
della competenza a decidere a favore di un solo
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giudice poteva apparire relativamente ampia, ma l'ha ritenuta
| |
necessaria, segnatamente nei casi di routine o di
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scarsa rilevanza.
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Il legislativo ticinese ha approvato la norma sulla
| |
questione oggetto del presente esame nel tenore proposto
| |
nel Rapporto della Commissione della legislazione sul messaggio
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17 aprile 1998. Riferitasi a quanto esposto dall'Esecutivo
| |
cantonale, la Commissione si era sostanzialmente
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limitata, determinandosi su modifiche puntuali del disegno
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di legge, a esprimere il parere secondo cui meritava di essere
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stralciata, in quanto inutile e ridondante, la seconda
| |
parte della frase del cpv. 2 dell'art. 26quater LOG, in cui
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si era inizialmente riservata la facoltà per ogni giudice
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di chiedere che la sentenza venisse emessa dalle Camere
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nella loro composizione completa, parere ritenuto nel testo
| |
finale.
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Vero è che la Commissione della legislazione ha nel
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summenzionato rapporto indicato essere il sistema della
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delega facoltativa comunque riservata ad una ristretta cerchia
| |
di casi di scarsa rilevanza. Orbene, in questa asserzione
| |
non può essere ravvisata l'intenzione di volersi scostare
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dalle chiare linee direttrici, come formulate dal
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Consiglio di Stato. Prescindendo dal fatto che l'affermazione
| |
è riferita all'insieme delle sezioni di diritto pubblico
| |
del Tribunale d'appello e non specificatamente al
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Tribunale cantonale delle assicurazioni, non se ne capirebbe
| |
bene la portata dal momento che la Commissione ha
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dato piena adesione al testo presentato dall'esecutivo, il
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quale verteva a snellire la procedura presso esse sezioni e
| |
segnatamente presso il Tribunale delle assicurazioni. La
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medesima, intesa nel suo senso letterale, apparirebbe tantomeno
| |
spiegabile quando si ricordi che con l'unica sostanziale
| |
modifica proposta, quella di sopprimere il surricordato
| |
passaggio del capoverso 2 dell'art. 26quater LOG, la
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Commissione ha, nei confronti della versione del Consiglio
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di Stato, accresciuto il potere del giudice delegato di
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optare per una decisione monocratica. Da un profilo più
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generale infine, non si vede bene, quantomeno per il Tribunale
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cantonale delle assicurazioni, che principalmente
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necessitava di misure di alleggerimento, quale sarebbe il
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senso della riforma legislativa, avuto riguardo al fatto
| |
che nel suo precedente tenore l'art. 2 cpv. 1 della legge
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di procedura già consentiva a detta autorità di statuire
| |
con giudice unico limitatamente alle cause di minor rilievo.
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Nell'ambito della presente lite il Tribunale delle assicurazioni
| |
del Cantone Ticino è stato invitato da questa
| |
Corte a determinarsi sull'interpretazione data all'art. 2
| |
cpv. 1 della legge di procedura in discussione, in particolare
| |
circa i criteri applicati per decidere quando una causa
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non ponga questioni di principio e quando essa non sia
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di rilevante importanza. Nella sua determinazione del 25
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giugno 2001 la Corte cantonale ha essenzialmente esposto di
| |
ritenere, nell'ottica degli intenti del legislatore, non
| |
porre questioni di principio o di rilevante importanza le
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cause nelle quali il tema giuridico è già risolto da consolidata
| |
giurisprudenza federale, quelle che non presentano
| |
particolari difficoltà nell'apprezzamento delle prove (ad
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esempio allorché i fatti sono stati chiariti in modo convincente
| |
dopo una perizia medica) o quelle nelle quali il
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valore di causa è estremamente ridotto.
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Emerge da quanto suesposto che i criteri indicati dal
| |
Tribunale delle Assicurazioni del Cantone Ticino nella sua
| |
risposta del 25 giugno 2001 sono conformi all'intenzione
| |
del legislatore cantonale. Ne deriva essenzialmente che
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l'importanza di una procedura va riferita all'aspetto giuridico
| |
o istruttorio della medesima, mentre tale importanza
| |
non può dipendere dal valore della causa né dall'interesse
| |
che la causa soggettivamente rappresenta per la parte. Giova
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rilevare di transenna, per quanto attiene ai criteri
| |
adottati, che essi corrispondono in larga misura a quelli
| |
predisposti dalla, non più vigente, ODCR, per la quale, all'art.
| |
22 cpv. 2, solo i ricorsi che sollevavano questioni
| |
difficili di fatto o d'apprezzamento o questioni di diritto
| |
non elucidate venivano sottoposti alla competenza di un
| |
collegio di tre giudici.
| |
Dalle considerazioni che precedono si deduce poi che i
| |
criteri posti dalla novella legislativa si applicano indistintamente
| |
a tutte le materie rientranti nell'ambito di
| |
competenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni, ragione
| |
per cui alle sentenze con le quali il Tribunale federale
| |
delle assicurazioni ha da questo profilo discriminato
| |
certe materie o, meglio, certe tematiche nei confronti di
| |
altre non deve essere fatto riferimento.
| |
d) Alla luce di quanto suesposto non può essere affermato
| |
che l'autorità giudiziaria cantonale, statuendo con
| |
giudizio 29 ottobre 1998 ed esprimendosi dopo essere stata
| |
invitata da questa Corte a determinarsi sul tema in discussione,
| |
abbia dato all'art. 2 cpv. 1 della legge di procedura
| |
in parola un'interpretazione non conforme all'art. 30
| |
cpv. 1 Cost. e all'art. 6 CEDU. In particolare non è sostenibile
| |
che in tale disposto di procedura cantonale, il quale
| |
non espone specifici criteri suscettibili di stabilire
| |
quali siano le cause di non rilevante importanza, difetti
| |
la base legale delegante al giudice unico la competenza per
| |
determinarli. Né può essere affermato che detta norma sia
| |
lesiva del principio della parità di trattamento in quanto
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disciplinerebbe in modo discriminante la procedura praticata
| |
dal Tribunale cantonale delle assicurazioni rispetto alla
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soluzione adottata per quel che riguarda le altre sezioni
| |
di diritto pubblico del Tribunale d'appello. Ne deriva
| |
che dev'essere disattesa anche la censura secondo la quale
| |
la norma in discussione sarebbe, nel suo tenore medesimo,
| |
viziata da arbitrio.
| |
e) In concreto, dal momento che si trattava di calcolare
| |
il guadagno assicurato e di valutare l'invalidità sulla
| |
base della giurisprudenza del Tribunale federale delle
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assicurazioni, il caso poteva pertanto essere evaso da un
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giudice unico; né la causa presentava particolari difficoltà
| |
nell'apprezzamento delle prove. Non si giustificava
| |
quindi un giudizio reso da una Camera di tre giudici.
| |
Discende da quanto precede che su questo punto il ricorso
| |
dev'essere respinto, il giudizio impugnato non essendo
| |
viziato da un'arbitraria interpretazione e applicazione
| |
del diritto processuale cantonale.
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2.- Il ricorrente censura altresì, sempre in ordine,
| |
il fatto che le precedenti autorità si siano richiamate a
| |
precetti di giurisprudenza in lingua tedesca. A questo proposto,
| |
il Tribunale federale delle assicurazioni ha avuto
| |
modo di affermare come, in difetto di norme al riguardo, un
| |
istante non abbia il diritto di chiedere la traduzione della
| |
documentazione che lo concerne (RCC 1983 pag. 392 consid.
| |
1, con riferimento a Marti-Rolli, La liberté de la
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langue en droit suisse, tesi Losanna 1978). A maggior ragione
| |
ciò deve valere per quanto riguarda la giurisprudenza
| |
(cfr., nello stesso senso di Marti-Rolli, Viletta, Grundlage
| |
des Sprachenrechts, tesi Zurigo 1978, pag. 141 segg. e
| |
Malinverni, La liberté de la langue, in Commentaire de la
| |
Constitution fédérale de la Confédération suisse, IV, ad
| |
art. 116 Cost.).
| |
Discende da quanto precede che anche questa censura
| |
dev'essere disattesa.
| |
3.- Nel merito, la lite verte innanzitutto sul tema di
| |
sapere se sia stato correttamente stabilito il guadagno assicurato
| |
in base al quale venne calcolata la rendita d'invalidità.
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a) L'art. 15 LAINF dispone che le rendite sono calcolate
| |
in base al guadagno assicurato (cpv. 1) e che, per il
| |
calcolo delle stesse, è considerato guadagno assicurato il
| |
salario riscosso durante l'anno precedente l'infortunio
| |
(cpv. 2). Ai sensi dell'art. 15 cpv. 3 LAINF, il Consiglio
| |
federale emana disposizioni inerenti al guadagno assicurato
| |
in circostanze particolari, segnatamente qualora l'assicurato
| |
sia occupato in modo irregolare. Facendo uso di questa
| |
delega di competenza normativa, l'esecutivo federale ha
| |
emanato l'art. 22 cpv. 4 OAINF, il quale disciplina che se
| |
il rapporto di lavoro non è durato un anno intero, il salario
| |
ottenuto durante questo periodo è convertito in pieno
| |
salario annuo. Nel caso di un'attività temporanea la conversione
| |
è limitata alla durata prevista. Nella giurisprudenza
| |
sviluppata in merito a quest'ultimo disposto, il Tribunale
| |
federale delle assicurazioni ha riconosciuto la conformità
| |
a legge di tale norma (DTF 118 V 301, 112 V 315;
| |
Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in SBVR, n.
| |
56).
| |
b) Nel caso di specie, l'autorità di ricorso cantonale
| |
ha correttamente applicato i suesposti principi, rilevando
| |
a ragione che il ricorrente aveva lavorato durante tre mesi
| |
nell'anno 1994 e che datore di lavoro e dipendente avevano
| |
preso le necessarie disposizioni affinché le relazioni contrattuali
| |
e quelle di permesso di dimora consentissero di
| |
dedicarsi ad un identico impiego anche nel 1995. Dette
| |
considerazioni appaiono pertinenti sotto ogni aspetto e non
| |
danno luogo a censura alcuna.
| |
Nel ricorso di diritto amministrativo l'insorgente
| |
nulla asserisce che possa rimettere in forse quanto stabilito
| |
dalle precedenti istanze. In particolare, non è ravvisabile
| |
in quale modo, come lo asserisce il ricorrente,
| |
un'assicurazione complementare avesse potuto incidere sul
| |
guadagno assicurato preso in considerazione, né come il lavoro
| |
svolto anteriormente all'anno 1994 potesse influire su
| |
detta entità di calcolo.
| |
Deriva da quanto precede che anche su questo punto il
| |
gravame si appalesa infondato.
| |
4.- a) Il ricorrente rimprovera poi all'INSAI di aver
| |
stabilito in modo errato il grado d'invalidità. A sostegno
| |
delle proprie censure si limita però ad ipotizzare, senza
| |
fornire il benché minimo elemento di carattere medicoscientifico
| |
o economico, che i rilievi richiamati dall'Istituto
| |
assicuratore sarebbero poco attendibili, oppure che
| |
egli avrebbe subito un graduale e importante peggioramento
| |
della sua capacità lavorativa. Conclude che tale fattispecie
| |
dovrebbe dar luogo ad una revisione della rendita da
| |
parte dell'INSAI.
| |
b) Nell'impugnato giudizio la precedente istanza ha
| |
debitamente rammentato che ai sensi dell'art. 18 cpv. 1
| |
LAINF è considerato invalido chi è presumibilmente alterato
| |
nella sua capacità di guadagno in modo permanente o per un
| |
periodo rilevante. Essa ha pure esposto i principi di giurisprudenza
| |
sviluppati in questo contesto e li ha applicati
| |
in modo pertinente al caso di specie.
| |
F._________, a seguito dell'infortunio occorsogli in
| |
data 16 ottobre 1995, ha riportato fratture plurime. Egli è
| |
stato esaminato dai medici di circondario dell'INSAI, in un
| |
primo tempo dal dott. K._________ in data 19 febbraio 1996
| |
ed in secondo luogo dal dott. C._________ il 4 aprile 1996.
| |
L'assicurato è poi stato visitato dal dott. P._________, e,
| |
durante il periodo dal 13 al 27 novembre 1996, ha
| |
soggiornato presso la Clinica X._________. Una visita
| |
medica di chiusura è stata eseguita dal summenzionato dott.
| |
C._________ in data 4 febbraio 1997. Il 27 marzo 1997,
| |
l'assicurato, unitamente al suo datore di lavoro, è stato
| |
sentito dall'ispettore dell'INSAI, il quale ha valutato
| |
l'incapacità lavorativa attorno al 10-15 %, ritenendo che
| |
l'interessato potesse continuare ad esercitare l'attività
| |
di minatore con un leggero discapito di rendimento. Questo
| |
parere ha ottenuto il benestare dell'anzidetto medico di
| |
circondario. Ravvisata un'apparente contraddizione fra
| |
diversi atti all'inserto, anche il Tribunale cantonale si è
| |
rivolto al dott. C._________, il quale ha confermato il suo
| |
punto di vista in un circostanziato parere espresso in un
| |
referto del 2 ottobre 1998.
| |
Le surricordate indagini permettevano senz'altro di
| |
determinare chiaramente la residua capacità lavorativa dell'infortunato
| |
e di dedurne un'incapacità di guadagno del
| |
15 %. Il ricorrente, anche con il gravame interposto in
| |
questa sede, pretende di aver diritto ad una rendita d'invalidità
| |
di grado maggiore senza addurre qualsiasi riscontro
| |
oggettivo. Le sue censure, con le quali nulla fa valere
| |
che possa inficiare il parere delle precedenti istanze, non
| |
sono pertanto suscettibili di sovvertire le convincenti
| |
conclusioni cui sono giunti l'INSAI ed il Tribunale cantonale.
| |
Ne deriva che il grado d'invalidità dell'assicurato è
| |
stato valutato in modo corretto e che anche da questo profilo
| |
il giudizio impugnato merita conferma.
| |
5.- In esito alle suesposte considerazioni, il ricorso
| |
dev'essere respinto.
| |
6.- La procedura è gratuita (art. 134 OG). Il ricorrente
| |
ha implicitamente domandato la concessione del gratuito
| |
patrocinio.
| |
A norma di legge (art. 152 OG) e secondo la giurisprudenza,
| |
i presupposti per la concessione dell'assistenza
| |
giudiziaria sono di massima adempiuti se il richiedente si
| |
trova nel bisogno, se le sue conclusioni non sembrano dover
| |
avere esito sfavorevole e se l'assistenza di un avvocato è
| |
necessaria o perlomeno indicata (DTF 125 V 202 consid. 4a e
| |
372 consid. 5b, ambedue con riferimenti). Ora, a prescindere
| |
dal quesito di sapere se il ricorrente si trovi nel bisogno,
| |
non può essere asserito che le sue conclusioni riguardanti
| |
l'addebito relativo alla composizione della Corte
| |
di prima istanza (consid. 1) dovessero avere senz'altro esito
| |
sfavorevole. Tuttavia, trattandosi di un tema che il
| |
Tribunale federale delle assicurazioni esamina d'ufficio,
| |
l'intervento di un patrocinatore non si sarebbe comunque
| |
giustificato nel caso di specie. Viceversa, per quel che
| |
concerne le censure di merito, attinenti al guadagno assicurato
| |
ed al grado d'invalidità, le conclusioni del ricorrente
| |
risultavano sprovviste di ogni probabilità di esito
| |
favorevole, per cui la richiesta di gratuito patrocinio
| |
dev'essere respinta per tale motivo, i requisiti posti
| |
dall'art. 152 cpv. 2 OG in relazione con l'art. 135 OG non
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apparendo adempiuti in concreto (RAMI 1994 n. U 184 pag. 78
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consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. pure DTF 119 Ia 253
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consid. 3b e sentenza 14 settembre 2001 in re M., I
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616/00). Infine, nella misura in cui la concessione del
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gratuito patrocinio fosse stata richiesta per l'intervento
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di N._________, la stessa dev'essere negata in quanto il
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rappresentante dell'insorgente non poteva assumerne gli
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interessi in qualità di avvocato. In tali circostanze la
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richiesta di gratuito patrocinio va quindi respinta.
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Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni
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p r o n u n c i a :
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I. Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
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II. La domanda di gratuito patrocinio è respinta.
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III. Non si percepiscono spese giudiziarie.
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IV. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale
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cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio
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federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 10 ottobre 2001
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In nome del
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Il Presidente della Ia Camera :
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Il Cancelliere :
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