BGer 1A.196/2005 | |||
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BGer 1A.196/2005 vom 01.09.2005 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1A.196/2005 /col
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Sentenza del 1° settembre 2005
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I Corte di diritto pubblico
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Composizione
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Giudici federali Féraud, presidente,
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Reeb, Eusebio,
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cancelliere Crameri.
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Parti
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la società R.________,
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ricorrente, patrocinata dall'avv. dott. Elio Brunetti,
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contro
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Ministero pubblico della Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna.
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Oggetto
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assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia,
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ricorso di diritto amministrativo contro la decisione del Ministero pubblico della Confederazione del 21 giugno 2005.
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Visto:
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che la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano aveva presentato alla Svizzera, il 14 ottobre 1996, una richiesta di assistenza giudiziaria, completata in particolare il 7 luglio 1997, nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di V.________ e altre persone indagati per i reati di corruzione e di falso in bilancio;
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che il Gruppo G.________ avrebbe in effetti costituito, attraverso complesse operazioni con risvolti illegali, ingenti disponibilità finanziarie anche su conti bancari svizzeri, di cui il gruppo è il beneficiario economico;
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che nell'ambito di ulteriori complementi rogatoriali, in particolare quelli del 20 maggio 2002 e del 22 giugno 2004, la cui esecuzione è stata anch'essa delegata al Ministero pubblico della Confederazione (MPC), concernenti un procedimento penale contro il citato indagato, B.________, F.________ e P.________ per i reati di appropriazione indebita, frode fiscale, falso in bilancio, ricettazione e riciclaggio, il Tribunale federale ha ancora recentemente respinto rispettivamente dichiarato inammissibili numerosi ricorsi presentati da società e da un indagato relativamente ai quali era stata ordinata la trasmissione di verbali di audizione e documenti bancari che li concernevano (cause 1A.285/2000 del 13 marzo 2001, 1A.411/1996 del 26 marzo 1997, 1A.37/2002 del 15 febbraio 2002, 1A.196 e 197/2002 del 30 settembre 2002, 1A.73/2003 del 17 settembre 2003 e 1A.253 e 254/2003 dell'11 marzo 2004, 1A.211, 212 e 217/2004 del 18 ottobre 2004);
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che mediante complemento del 16 giugno 2004 la citata Procura ha chiesto di eseguire ulteriori misure di assistenza, in particolare di acquisire la documentazione di un conto della R.________ presso la banca E.________ di Lugano;
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che con decisione di entrata in materia del 9 marzo 2005, il MPC ha ammesso la richiesta integrativa e con decisione di chiusura del 21 giugno 2005 ha ordinato la trasmissione all'Italia della documentazione di apertura e degli estratti del menzionato conto;
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che avverso questa decisione la R.________ presenta, il 19 luglio 2005, un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale chiedendo di annullarla;
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che l'Ufficio federale di giustizia, rinunciando a inoltrare osservazioni, propone di respingere il ricorso;
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che il MPC chiede, in via principale, di dichiarare il ricorso inammissibile e, in via subordinata, di respingerlo, rilevando che la società nel 2004 era in liquidazione;
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Considerato:
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che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 131 II 58 consid. 1, 130 II 65 consid. 1);
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che Italia e Svizzera sono parti contraenti della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (CEAG; RS 0.351.1) e dell'Accordo concluso il 10 settembre 1998 che la completa e ne agevola l'applicazione, entrato in vigore il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo, RS 0.351.945.41);
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che la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1) e l'ordinanza di applicazione (OAIMP; RS 351.11) sono applicabili alle questioni che la prevalente Convenzione internazionale e l'Accordo non regolano espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza di quello convenzionale (art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I cpv. 2 dell'Accordo; DTF 130 II 337 consid. 1, 124 II 180 consid. 1a, 123 II 134 consid. 1a), fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c);
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che interposto tempestivamente contro una decisione del MPC di trasmissione di documenti acquisiti in esecuzione di una domanda di assistenza, il ricorso di diritto amministrativo è ricevibile dal profilo dell'art. 80g cpv. 1, in relazione con l'art. 25 cpv. 1 AIMP;
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che nel gravame la ricorrente, tenuta ad addurre i fatti a sostegno della sua legittimazione (DTF 123 II 161 consid. 1d/bb pag. 165), si limita semplicemente a rilevare ch'essa era titolare della relazione bancaria toccata dalla contestata misura di assistenza, da tempo estinta, per cui la sua legittimazione sarebbe data;
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che la tesi non regge;
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che nell'ambito dell'assistenza giudiziaria, la legittimazione a ricorrere è riconosciuta solo al titolare di un conto bancario di cui siano chieste informazioni o alla persona direttamente sottoposta a una misura coercitiva (perquisizione, sequestro o interrogatorio; DTF 130 II 162 consid. 1.1, 128 II 211 consid. 2.3, 126 II 258 consid. 2d; Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2a ed., Berna 2004, n. 306 e segg.);
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che in concreto dall'incarto risulta che con lettera del 1° marzo 2004 la O.________, presso la quale era domiciliata la ricorrente, aveva comunicato alla banca E.________ di Lugano che quest'ultima aveva terminato la propria attività e veniva posta in liquidazione: chiedeva quindi all'istituto di credito di estinguere il conto n. xxx a lei intestato (conto indicato nel complemento rogatoriale), bonificando il ricavo sul conto O.________ "anticipo clienti" yyy presso la medesima banca (conto oggetto della criticata decisione di chiusura);
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che in siffatte circostanze la società estera ricorrente, tenuta, come si è visto, ad addurre i fatti a sostegno della sua legittimazione, non ha del tutto dimostrato, e neppure reso verosimile, ch'essa, posta in liquidazione già nel 2004, potrebbe ancora stare in giudizio e far uso dei rimedi di diritto (DTF 123 II 153 consid. 2c, richiamata dalla ricorrente);
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che infatti anche la procura allegata al ricorso in esame non è stata sottoscritta dalla ricorrente, ma dalla O.________;
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che in materia di assistenza giudiziaria l'avente diritto esclusivamente economico di una persona giuridica è - eccezionalmente - legittimato a ricorrere qualora la persona giuridica sia stata sciolta e pertanto non possa più agire (DTF 123 II 153 consid. 2c e 2d), ricordato che, come noto al patrocinatore della ricorrente (v. causa 1A. 195/2005 decisa in data odierna), spetta all'avente diritto esclusivamente economico dimostrare sia l'avvenuto scioglimento della società sia che da tale atto egli risulti chiaramente quale beneficiario, producendo i documenti ufficiali a sostegno di questi assunti (sentenze 1A.216/2001 del 21 marzo 2002 consid. 1.3, 1A.10/2000 del 18 maggio 2000, consid. 1e, apparsa in Pra 133 790, 1A.131/1999 del 26 agosto 1999, consid. 3; Zimmermann, op. cit., n. 309 pag. 352, che definisce contestabile questo riconoscimento eccezionale e sussidiario della legittimazione);
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che, come osserva il MPC nella risposta, queste condizioni non sono adempiute nella fattispecie;
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che d'altra parte il ricorso non è stato interposto neppure dal suo avente diritto economico iniziale, indicato nella decisione impugnata e nel ricorso nella persona di I.________;
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che neppure la O.________, la quale ha sottoscritto la procura al ricorso e che, come risulta dalla citata lettera, ha ricevuto su un suo conto il ricavo dell'estinta relazione intestata alla ricorrente, ha impugnato la contestata misura d'assistenza;
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che, inoltre, lo scioglimento della società non può servire da semplice pretesto o configurare un abuso di diritto, ciò che si verifica segnatamente quando si possa supporre che la società è stata liquidata senza ragioni plausibili, in particolare di carattere economico, dopo aver avuto conoscenza dell'imminente avvio di un procedimento penale (vedi sentenze citate al precedente paragrafo);
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che quest'evenienza non parrebbe essere esclusa nel caso di specie, viste le numerose rogatorie pendenti e la circostanza che la ricorrente non ha addotto alcun motivo giustificante il suo avvenuto scioglimento;
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che gli accenni ricorsuali non adempiono manifestamente le severe esigenze imposte dalla citata giurisprudenza per riconoscere - come già rilevato, eccezionalmente - la legittimazione a ricorrere nelle descritte circostanze e che tali manchevolezze, tenuto conto anche dell'obbligo di celerità (art. 17a AIMP), nemmeno potrebbero essere sanate, tardivamente, con l'inoltro di una replica;
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che, pertanto, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione:
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ch'esso sarebbe nondimeno stato infondato anche nel merito, le censure inerenti alla carenza di motivazione della decisione di chiusura, all'addotta lacunosità della rogatoria e dei suoi complementi, all'irrilevanza potenziale dei documenti di cui è stata ordinata la trasmissione e all'asserita assenza di proporzionalità e di una relazione diretta e oggettiva tra la stessa e i sospettati reati, sono già state esaminate e respinte, "mutatis mutandis", nelle numerose sentenze emanate dal Tribunale federale nell'ambito della rogatoria in questione (oltre alle sentenze già citate vedi anche 1A.295/2004 del 27 gennaio 2005 e 1A.201/2005 decisa in data odierna);
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che anche l'assunto ricorsuale secondo cui la società sciolta sarebbe stata una concorrente del Gruppo oggetto di indagini, e non una sua società di comodo, non osta all'assistenza, ritenuto che le informazioni litigiose sono idonee a far progredire le indagini estere, permettendo alle autorità italiane, che dispongono di tutte le risultanze processuali, di ricostruire compiutamente l'articolato e complesso meccanismo di operazioni finanziarie poste in essere dagli indagati per occultare la ricostituzione dei flussi di denaro sospetti, di pervenire quindi alla completa identificazione delle persone e società coinvolte, nonché di accertare, se del caso, l'estraneità della società in esame;
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che le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG);
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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La tassa di giustizia di fr. 3'000.-- è posta a carico della ricorrente.
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3.
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Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Ministero pubblico della Confederazione e all'Ufficio federale di giustizia (B 095799 BEG).
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Losanna, 1° settembre 2005
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: Il cancelliere:
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