BGer 7B.188/2006 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer 7B.188/2006 vom 20.10.2006 | |
Tribunale federale
| |
{T 0/2}
| |
7B.188/2006 /biz
| |
Sentenza del 20 ottobre 2006
| |
Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
| |
Composizione
| |
Giudici federali Hohl, presidente,
| |
Meyer, Marazzi,
| |
cancelliere Piatti.
| |
Parti
| |
A.________,
| |
ricorrente,
| |
contro
| |
Ufficio di esecuzione e fallimenti di Lugano,
| |
via Bossi 2a, 6901 Lugano.
| |
Oggetto
| |
domanda di vendita,
| |
ricorso LEF contro la comunicazione della domanda
| |
di vendita dell'Ufficio di esecuzione di Lugano dell'11 ottobre 2006.
| |
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
| |
1.
| |
L'11 ottobre 2006 l'Ufficio di esecuzione di Lugano ha emanato la comunicazione della domanda di vendita nell'esecuzione promossa dallo Stato del Cantone Ticino nei confronti dell'avv. dr. A.________.
| |
2.
| |
L'avv. dr. A.________ è, con scritto 16 ottobre 2006, insorta contro tale provvedimento, invocando segnatamente la nullità della decisione a cui si riferisce la tassa di giustizia che il Cantone Ticino intende incassare. Sostiene che la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino non potrebbe statuire sul rimedio, perché sarebbe identica al creditore procedente, e ritiene che spetti invece al Tribunale federale decidere il ricorso. Chiede altresì, qualora il Tribunale federale dovesse reputarsi incompetente, la trasmissione del gravame all'autorità competente.
| |
3.
| |
Giusta l'art. 17 cpv. 1 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la via giudiziale, è ammesso il ricorso all'autorità di vigilanza contro ogni provvedimento di un ufficio di esecuzione. La decisione dell'autorità - superiore - di vigilanza può poi essere deferita al Tribunale federale (l'art. 19 cpv. 1 LEF).
| |
Nella fattispecie in esame il ricorso al Tribunale federale si rivela quindi di primo acchito inammissibile, perché diretto contro un provvedimento di un ufficio di esecuzione, che non è stato impugnato innanzi all'autorità di vigilanza. Infatti, nemmeno eventuali motivi di astensione di membri dell'autorità di vigilanza possono fondare la competenza del Tribunale federale a statuire su ricorsi che attaccano direttamente decisioni degli uffici di esecuzione.
| |
4.
| |
Il rimedio - consegnato alla posta il 16 ottobre 2006 - è tuttavia stato depositato entro il termine di 10 giorni previsto dall'art. 17 cpv. 1 LEF. Il Tribunale federale trasmette pertanto la presente impugnativa alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
| |
5.
| |
Non si preleva tassa di giustizia (art. 20a cpv. 1 LEF).
| |
Per questi motivi, la Camera pronuncia:
| |
1.
| |
Il ricorso è inammissibile.
| |
2.
| |
Il ricorso è trasmesso alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
| |
3.
| |
Comunicazione alla ricorrente, allo Stato del Canton Ticino e all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Lugano.
| |
Losanna, 20 ottobre 2006
| |
In nome della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
| |
del Tribunale federale svizzero
| |
La presidente: Il cancelliere:
| |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |