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Informationen zum Dokument  BGer C 267/2006  Materielle Begründung
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BGer C 267/2006 vom 27.03.2007
 
Tribunale federale
 
C 267/06{T 7}
 
Decide del 27 marzo 2007
 
I Corte di diritto sociale
 
Composizione
 
Giudici federali Ursprung, presidente,
 
Schön, Frésard,
 
cancelliere Schäuble.
 
Parti
 
Ufficio delle misure attive della Sezione del lavoro del Cantone Ticino, Piazza Governo, 6501 Bellinzona, ricorrente,
 
contro
 
P.________ Sagl, opponente.
 
Oggetto
 
Assicurazione contro la disoccupazione,
 
ricorso di diritto amministrativo contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
 
del 3 ottobre 2006.
 
Visto
 
che l'Ufficio delle misure attive della Sezione del lavoro del Cantone Ticino in data 8 novembre 2006 ha interposto ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) avverso il giudizio 3 ottobre 2006 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino (in materia di assicurazione contro la disoccupazione),
 
che il 22 febbraio 2007, la ditta P.________ Sagl, parte vincente in procedura cantonale, e l'Ufficio qui insorgente hanno stipulato un accordo extragiudiziale, in forza del quale la ditta si è impegnata a non pretendere l'esecuzione del giudizio cantonale, mentre l'amministrazione si è obbligata a ritirare il proprio ricorso di diritto amministrativo,
 
che a seguito di questo accordo, l'Ufficio insorgente ha ritirato l'impugnativa mediante atto del 26 febbraio 2007,
 
che di massima il ritiro del ricorso è irrevocabile e pone immediatamente fine alla lite,
 
che pur essendo, il 1° gennaio 2007, entrata in vigore la nuova legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110), la procedura resta disciplinata dall'OG, il giudizio impugnato essendo stato pronunciato precedentemente a questa data (art. 132 cpv. 1 LTF; DTF 132 V 393 consid. 1.2 pag. 395),
 
che essendo nella fattispecie in presenza di un caso concernente sussidi cantonali, nel cui ambito non è direttamente in gioco l'interesse pecuniario della collettività, si prescinde dal prelievo delle spese processuali (art. 156 cpv. 2 OG; cfr. pure DTF 128 V 263 nonché sentenze C 49/04 del 2 agosto 2004, K 136/01 del 15 luglio 2002 e C 257/97 del 23 dicembre 1997),
 
il Tribunale federale decide:
 
1.
 
La causa è stralciata dai ruoli in seguito al ritiro del ricorso di diritto amministrativo.
 
2.
 
Non si percepiscono spese giudiziarie.
 
3.
 
L'anticipo spese di fr. 6000.- prestato dall'amministrazione ricorrente viene retrocesso.
 
4.
 
La presente decisione sarà intimata alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, Lugano, e al Segretariato di Stato dell'economia (seco).
 
Lucerna, 27 marzo 2007
 
In nome della I Corte di diritto sociale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il presidente: Il cancelliere:
 
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