BGer 9C_695/2007 | |||
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BGer 9C_695/2007 vom 07.11.2007 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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9C_695/2007
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Sentenza del 7 novembre 2007
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II Corte di diritto sociale
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Composizione
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Giudice federale U. Meyer, presidente,
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cancelliere Grisanti.
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Parti
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S.________,
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ricorrente,
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contro
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Cassa cantonale di compensazione Servizio giuridico, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,
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opponente,
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Oggetto
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Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti,
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ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 30 agosto 2007.
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Considerando:
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che per pronuncia del 30 agosto 2007 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto un ricorso presentato da S.________ in materia di responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS,
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che con ricorso 3 ottobre 2007, redatto in tedesco, al Tribunale federale S.________ ha dichiarato di opporsi al giudizio cantonale e di riconfermarsi nelle sue allegazioni espresse dinanzi al Tribunale cantonale,
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che per atto del 4 ottobre 2007 la cancelleria del Tribunale federale ha ricordato all'interessato le condizioni di ricevibilità di un ricorso in materia di diritto pubblico e l'ha reso attento sul fatto che il suo atto non sembrava soddisfare le esigenze richieste,
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che nel contempo l'ha informato sulla possibilità di rimediare al vizio entro il termine di ricorso,
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che l'interessato non ha fatto uso di questa possibilità,
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che giusta l'art. 54 cpv. 1 LTF, il procedimento si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata, che in concreto era la lingua italiana,
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che di conseguenza si giustifica di redigere anche questo giudizio in italiano, pur essendo il ricorso stato steso in tedesco, come era diritto del ricorrente,
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che giusta l'art. 108 cpv. 1 LTF, il presidente della Corte decide in procedura semplificata di non entrare in materia (lett. b) su ricorsi manifestamente non motivati in modo sufficiente (art. 42 cpv. 2 LTF),
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che a norma dell'art. 42 cpv. 2 prima frase LTF, nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto,
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che nel caso di specie, il ricorrente non espone minimamente i motivi per i quali la pronuncia impugnata sarebbe contraria al diritto,
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che in tali condizioni, il suo ricorso dev'essere dichiarato inammissibile,
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che viste le circostanze del caso, si può rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF),
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per questi motivi, il Presidente pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Non si percepiscono spese giudiziarie.
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3.
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Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, all'avv. Maura Colombo, e all'avv. Roberta Zucca.
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Lucerna, 7 novembre 2007
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In nome della II Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Il Cancelliere:
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U. Meyer Grisanti
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