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Informationen zum Dokument  BGer 9C_540/2008  Materielle Begründung
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BGer 9C_540/2008 vom 22.08.2008
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
9C_540/2008 {T 0/2}
 
Sentenza del 22 agosto 2008
 
II Corte di diritto sociale
 
Composizione
 
Giudice federale U. Meyer, Presidente,
 
cancelliere Grisanti.
 
Parti
 
R._________,
 
ricorrente,
 
contro
 
1. G.________, patrocinato dall'avv. Alberto F. Forni, Via Luganetto 3, 6962 Viganello,
 
2. Personalvorsorgestiftung X.________
 
opponenti.
 
Oggetto
 
Previdenza professionale,
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 9 giugno 2008.
 
Visto:
 
il ricorso 26 giugno 2008 (timbro postale) contro il giudizio 9 giugno 2008 con il quale il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, accertata l'impossibilità di una divisione delle prestazioni di uscita acquisite dagli ex coniugi G.________ durante il matrimonio, ha ritenuto inattuabile la ripartizione stabilita dal giudice del divorzio in applicazione dell'art. 122 CC e ha rinviato gli atti alla Pretura di B.________ per ragione di competenza,
 
considerando:
 
che giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF il ricorso deve tra l'altro contenere delle conclusioni e la loro motivazione,
 
che per l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto,
 
che pur non dovendo essere necessariamente corretta, la motivazione deve in ogni modo essere riferita al tema della causa (DTF 123 V 335),
 
che nel caso di specie la Corte cantonale ha rilevato l'impossibilità di procedere a una divisione ai sensi dell'art. 122 CC vista l'improponibilità di una tale divisione per le aspettative di entrambi gli ex coniugi,
 
che i primi giudici hanno così accertato che sia l'avere previdenziale della ricorrente sia quello dell'ex marito non sono suscettibili di essere divisi giusta l'art. 122 CC, il primo perché è già stato versato in contanti nel mese di febbraio 1997 a seguito dell'inizio di un'attività lavorativa indipendente da parte dell'interessata, il secondo perché risulta da un credito dell'ex coniuge nei confronti di un istituto previdenziale avente sede all'estero,
 
che l'istanza precedente ha inoltre osservato che l'ordinata divisione sarebbe comunque inattuabile anche se l'impossibilità riguardasse la posizione di uno solo dei due ex coniugi,
 
che la ricorrente si limita a lamentare un prelevamento di fr. 213'105.15 da parte del marito sul conto previdenziale di quest'ultimo, a contestare di avere concesso il suo perdono all'ex marito e a fare valere che la pronuncia di divorzio è una sentenza svizzera e non estera,
 
che in tali condizioni la ricorrente non si confronta nelle debite forme con i motivi che hanno indotto la Corte cantonale a rendere il giudizio impugnato,
 
che il ricorso si dimostra così manifestamente motivato in modo insufficiente,
 
che pertanto si può decidere di non entrarvi nel merito mediante la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF,
 
che le spese giudiziarie, ridotte, sono poste a carico della ricorrente, soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF),
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 200.- sono poste a carico della ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
 
Lucerna, 22 agosto 2008
 
In nome della II Corte di diritto sociale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Il Cancelliere:
 
Meyer Grisanti
 
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