BGer 8C_796/2008 | |||
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BGer 8C_796/2008 vom 15.10.2008 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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8C_796/2008 {T 0/2}
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Sentenza del 15 ottobre 2008
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I Corte di diritto sociale
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Composizione
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Giudice federale Frésard, in qualità di giudice unico,
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cancelliere Schäuble.
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Parti
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B.________,
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ricorrente,
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contro
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Ufficio dell'assicurazione malattia, Via Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona,
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opponente.
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Oggetto
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Assistenza,
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ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 21 luglio 2008.
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Visto:
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il ricorso in materia di diritto pubblico del 23 agosto 2008 contro il giudizio 21 luglio 2008 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,
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considerando:
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che a norma dell'art. 42 cpv. 1 LTF, gli atti scritti devono tra l'altro contenere le conclusioni e i motivi per i quali il Tribunale federale dovrebbe dare seguito alle richieste ricorsuali,
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che nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto (art. 42 cpv. 2 prima frase LTF),
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che a questo riguardo giova rilevare che il Tribunale federale non può entrare nel merito sulla pretesa violazione di un diritto costituzionale o su questioni attinenti al diritto cantonale o intercantonale se la censura non è stata sollevata né motivata in modo preciso nell'atto di ricorso (art. 106 cpv. 2 LTF),
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che nel caso di specie, il ricorrente non espone minimamente i motivi per i quali la pronuncia impugnata sarebbe contraria al diritto, né si confronta nelle debite forme con i motivi che hanno indotto la Corte cantonale a rendere il giudizio querelato,
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che egli infatti si limita in sostanza a dichiarare, come nelle conclusioni presentate nella procedura cantonale, di aver spedito per tempo le tre domande di sussidio all'Ufficio assicurazione malattia del Cantone Ticino (UAM) e giustifica l'eventuale ritardo sulla base di "ragioni gravi e comprovate da fattori oggettivamente, umanamente e comprensibili, più che dimostrato" riguardo al suo stato mentale e alla gestione personale degli affari correnti della vita quotidiana,
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che non risulta inoltre che il primo giudice abbia interpretato o applicato il diritto cantonale in maniera arbitraria,
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che in tali condizioni il ricorso è manifestamente sprovvisto delle necessarie motivazioni,
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che trattandosi di un ricorso manifestamente motivato in modo insufficiente, si può decidere di non entrarvi nel merito mediante la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF,
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che le spese giudiziarie, ridotte, sono poste a carico del ricorrente, soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF),
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per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 300.- sono poste a carico del ricorrente.
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3.
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Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
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Lucerna, 15 ottobre 2008
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In nome della I Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Giudice unico: Il Cancelliere:
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Frésard Schäuble
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