BGer 5A_675/2008 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer 5A_675/2008 vom 24.11.2008 | |
Bundesgericht
| |
Tribunal fédéral
| |
Tribunale federale
| |
{T 0/2}
| |
5A_675/2008 /biz
| |
Sentenza del 24 novembre 2008
| |
II Corte di diritto civile
| |
Composizione
| |
Giudice federale Raselli, Presidente,
| |
Cancelliere Piatti.
| |
Parti
| |
X.________,
| |
ricorrente,
| |
contro
| |
Comunione dei comproprietari del Condominio Y.________,
| |
opponente.
| |
Oggetto
| |
annullamento di deliberazioni assembleari,
| |
ricorso contro la sentenza emanata il 17 settembre 2008 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
| |
Considerando:
| |
che dopo aver introdotto "un'opposizione" in cui contesta le delibere dell'assemblea dei comproprietari del Condominio Y.________, il 5 agosto 2008 X.________ è stato invitato dal Pretore del distretto di Lugano a fornire un anticipo per la tassa di giustizia e le spese di fr. 400.--;
| |
che l'11 agosto 2008 X.________ ha invitato il Pretore a prelevare l'importo richiesto dalla somma di fr. 19'000.--, depositata in Pretura dal 2002 con riferimento ad altre due cause vertenti fra le medesime parti;
| |
che il 12 agosto 2008 il Pretore ha respinto tale proposta, X.________ non risultando poter disporre individualmente di tale importo;
| |
che il 17 settembre 2008 il Tribunale di appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile una "Einsprache" di X.________, siccome diretta contro un'ordinanza non impugnabile con un ricorso cantonale (art. 11 cpv. 5 della legge ticinese sulla tariffa giudiziaria e art. 95 cpv. 1 CPC ticinese);
| |
che con "Rekurs/Staatsrechtliche Beschwerde" del 3 ottobre 2008 X.________ chiede al Tribunale federale di ordinare il prelievo dell'anticipo spese di fr. 400.-- dalla somma depositata in Pretura o una sospensione dell'obbligo di versamento, nonché di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria per la procedura federale;
| |
che con decreto dell'8 ottobre 2008 il Presidente della Corte adita ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria;
| |
che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nella motivazione del ricorso occorre spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto e che in virtù dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura;
| |
che in concreto il ricorso non rispetta i predetti requisiti di motivazione;
| |
che infatti il ricorrente, pur invocando genericamente il divieto dell'arbitrio e una violazione del diritto di essere sentito, non spende una parola per spiegare per quale ragione la decisione pretorile non sarebbe un'ordinanza di cui il diritto cantonale esclude l'impugnazione;
| |
che pertanto il ricorso, peraltro abusivo, si rivela inammissibile e può essere deciso dal Presidente della Corte nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b e c LTF);
| |
che inoltre il Tribunale federale archivierà senza risposta scritti abusivi (e segnatamente domande di revisione abusive) analoghi a quelli finora inoltrati dal ricorrente nella procedura in esame;
| |
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
| |
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
| |
1.
| |
Il ricorso è inammissibile.
| |
2.
| |
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
| |
3.
| |
Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
| |
Losanna, 24 novembre 2008
| |
In nome della II Corte di diritto civile
| |
del Tribunale federale svizzero
| |
Il Presidente: Il Cancelliere:
| |
Raselli Piatti
| |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |