BGer 8C_394/2009 | |||
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BGer 8C_394/2009 vom 25.06.2009 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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8C_394/2009{T 0/2}
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Sentenza del 25 giugno 2009
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I Corte di diritto sociale
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Composizione
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Giudici federali Ursprung, Presidente,
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Frésard, Maillard,
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cancelliere Schäuble.
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Parti
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G.________, Italia, patrocinato dall'avv. Roberto Coppola, Italia,
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ricorrente,
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contro
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Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1211 Ginevra 2,
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opponente.
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Oggetto
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Assicurazione per l'invalidità,
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ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale del 27 marzo 2009.
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Considerando:
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che per decisione del 16 maggio 2007 l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAI) ha respinto la domanda di prestazioni presentata il 7 novembre 2005 da G.________, nato nel 1947, per carenza di invalidità di grado pensionabile,
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che per pronuncia del 27 marzo 2009 il Tribunale amministrativo federale ha respinto il ricorso dell'assicurato avverso il provvedimento amministrativo,
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che patrocinato dall'avv. Roberto Coppola, G.________ ha deferito il giudizio di primo grado al Tribunale federale con un ricorso in materia di diritto pubblico, producendo documentazione sanitaria,
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che con il ricorso l'assicurato, protestate spese e ripetibili, ha chiesto in via principale il riconoscimento di una rendita d'invalidità a decorrere dalla data della presentazione della domanda, mentre in via subordinata postula l'allestimento di ulteriori accertamenti medici,
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che non sono state chieste osservazioni al ricorso,
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che il ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 segg. LTF) può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF,
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che per contro il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo qualora questo accertamento sia avvenuto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF),
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che i fatti accertati sono "manifestamente inesatti" quando l'istanza inferiore è incorsa nell'arbitrio (DTF 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62),
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che il Tribunale amministrativo federale ha correttamente esposto le norme e i principi disciplinanti la materia, ricordando in particolare le condizioni alle quali è subordinato il riconoscimento di una rendita d'invalidità (art. 4 cpv. 1 e 28 cpv. 1 LAI - nella versione applicabile in concreto, in vigore fino al 31 dicembre 2007 - in relazione con gli art. 7 e 8 LPGA), il sistema di confronto dei redditi per l'accertamento del grado d'invalidità di assicurati esercitanti un'attività lucrativa (art. 16 LPGA), i compiti del medico nell'ambito di questa valutazione (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261), il concetto di mercato del lavoro equilibrato (DTF 110 V 273 consid. 4b pag. 276; cfr. pure DTF 130 V 343 consid. 3.2 pag. 346) e il valore probatorio generalmente riconosciuto ai referti medici fatti allestire da un tribunale o dall'amministrazione conformemente alle regole di procedura applicabili (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261, 351 consid. 3b/ee pag. 353),
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che l'istanza precedente, preso atto delle conclusioni 29 gennaio, 13 settembre e 13 novembre 2007 formulate dai sanitari del servizio medico dell'UAI intervenuti nella presente fattispecie (dott. R.________ e L.________), ha accertato, in maniera vincolante per la Corte giudicante (DTF 132 V 393 consid. 3.2 pag. 398), che il ricorrente, pur dovendo essere considerato inabile al lavoro nella misura del 100% nella sua attività originaria di muratore, presentava - quantomeno fino alla data determinante della decisione amministrativa in lite (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220; 121 V 362 consid. 1b pag. 366) - una piena capacità lavorativa in attività sostitutive leggere,
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che nel ricorso non viene fatto valere nulla che lasci concludere per un accertamento dei fatti determinanti manifestamente inesatto o avvenuto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 97 cpv. 1 in relazione con l'art. 95 lett. a LTF, e che giustifichi di procedere a una rettifica secondo l'art. 105 cpv. 2 LTF,
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che le censure ricorsuali si esauriscono infatti in una - tenuto conto del potere di esame limitato di cui dispone il Tribunale federale nella presente procedura - inammissibile critica dell'accertamento compiuto dai giudici di prime cure,
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che ad ogni modo l'istanza precedente ha esposto in dettaglio i motivi per i quali ha deciso di fondare la propria valutazione sulle conclusioni, complete, motivate e convincenti dei sanitari del servizio medico dell'UAI, anziché su quelle degli altri medici intervenuti,
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che tale valutazione non è censurabile anche perché conforme alla giurisprudenza in materia, giusta la quale una perizia basata sui soli atti ("Aktengutachten") è senz'altro possibile se dispone - come nel caso di specie - di sufficienti elementi risultanti da altri accertamenti personali (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 10/87 del 29 aprile 1988, in RAMI 1988 no. U 56 pag. 371 consid. 5b con riferimenti),
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che una diversa valutazione da parte del ricorrente, in concreto basata in particolare sulle conclusioni 15 ottobre 2007 del dott. A.________, attestanti una inabilità lavorativa del 100% in qualsiasi attività, non basta a rendere manifestamente inesatto o arbitrario l'apprezzamento dell'istanza precedente,
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che peraltro, detto medico si è espresso successivamente al momento determinante della decisione amministrativa in lite,
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che le limitazioni sulle quali si sofferma l'atto ricorsuale sono quelle che già sono state messe in evidenza dai sanitari del servizio medico dell'UAI e che tuttavia non hanno impedito loro di attestare, nell'ambito delle proprie competenze, un grado di capacità lavorativa del 100% in attività sostitutive adeguate,
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che del resto anche la valutazione dei primi giudici a proposito delle attività economiche entranti in linea di conto nonostante il danno alla salute è conforme alla giurisprudenza e si fonda sulle indicazioni convincenti fornite a questo riguardo dal dott. R.________ dell'UAI,
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che il Tribunale amministrativo federale non ha ecceduto o abusato del potere di apprezzamento riservatogli dalla giurisprudenza (DTF 132 V 393 consid. 3.3 pag. 399) per avere applicato - conformemente a quanto deciso dall'amministrazione - un tasso di riduzione del 20% sul reddito base da invalido, per tenere conto delle particolarità personali e professionali del caso (DTF 126 V 75),
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che peraltro, come rettamente rilevato dai primi giudici, anche applicando la riduzione massima consentita del 25%, la differenza tra i redditi di riferimento non permette di raggiungere la percentuale minima del 40% necessaria per maturare il diritto a una rendita,
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che l'incarto contenendo infine le indicazioni necessarie ai fini decisionali, non si giustifica, come subordinatamente richiede il ricorrente, un complemento istruttorio,
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che, manifestamente infondato, il ricorso può essere evaso secondo la procedura semplificata prevista dall'art. 109 LTF, essendo per il resto rinviato alle pertinenti considerazioni del giudizio impugnato (art. 109 cpv. 3 LTF),
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per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Il ricorso è respinto.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.
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3.
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Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
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Lucerna, 25 giugno 2009
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In nome della I Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Il Cancelliere:
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Ursprung Schäuble
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