BGer 5A_449/2009 | |||
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BGer 5A_449/2009 vom 03.07.2009 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5A_449/2009/fuf
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Sentenza del 3 luglio 2009
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II Corte di diritto civile
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Composizione
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Giudice federale Hohl, Presidente,
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Cancelliere Piatti.
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Parti
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A.________,
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ricorrente,
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contro
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Clinica X.________,
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opponente.
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Oggetto
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privazione della libertà a scopo d'assistenza,
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ricorso contro la decisione emanata il 10 giugno 2009
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dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
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Considerando:
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che con sentenza 10 giugno 2009 il Tribunale amministrativo del Cantone Ticino ha, in accoglimento di un ricorso di A. ________, annullato sia la decisione 20 maggio 2009 della Commissione giuridica in materia di assistenza sociopsichiatrica, sia la decisione 5 maggio 2009 con cui un medico ha ordinato il collocamento coattivo d'urgenza della ricorrente presso la Clinica Psichiatrica Cantonale e ha trasmesso gli atti al direttore del Settore del Sopraceneri per definire lo statuto della ricorrente, acquisendo la prova del suo consenso al ricovero in un'unità terapeutica riabilitativa o adottando una decisione sull'ulteriore trattenimento coattivo;
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che con scritto del 30 giugno 2009 A. ________ ha comunicato al Tribunale federale di ricorrere contro la predetta sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino;
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che in virtù dell'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto e che giusta l'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e costituzionali (DTF 133 III 638 consid. 2 pag. 640) soltanto se la parte ricorrente ha sollevato e motivato tale censura;
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che in concreto il rimedio, privo di una qualsiasi motivazione comprensibile in relazione con la decisione impugnata, non soddisfa le esigenze poste dai predetti articoli a un ricorso al Tribunale federale;
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che il gravame si rivela pertanto inammissibile e può essere deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF);
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per questi motivi, la Presidente pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Non si prelevano spese giudiziarie.
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3.
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Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché alla Direzione OSC, Direzione medica CPC, 6850 Mendrisio.
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Losanna, 3 luglio 2009
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Presidente: Il Cancelliere:
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Hohl Piatti
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