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Informationen zum Dokument  BGer 1C_200/2010  Materielle Begründung
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BGer 1C_200/2010 vom 20.04.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1C_200/2010
 
Sentenza del 20 aprile 2010
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudice federale Féraud, Presidente,
 
Cancelliere Crameri.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
1. B.________,
 
2. C.________,
 
patrocinati dall'avv. Stefano Ferrari,
 
3. Comune di X.________,
 
4. Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona,
 
opponenti.
 
Oggetto
 
licenza edilizia,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 10 marzo 2010
 
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
 
Considerando:
 
che il 14 novembre 2008 il Municipio di X.________, respinta un'opposizione presentata dal vicino A.________, ha rilasciato a B.________ e C.________ una licenza in sanatoria per la costruzione, sostitutiva, di una baracca, decisione poi annullata dal Consiglio di Stato;
 
che con giudizio del 10 marzo 2010 il Tribunale cantonale amministrativo ha annullato la decisione governativa, confermando il rilascio della licenza edilizia a una determinata condizione;
 
che avverso questa sentenza A.________ inoltra un "ricorso" al Tribunale federale, senza formulare precise richieste di giudizio;
 
che non sono state chieste osservazioni;
 
che secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 133 II 249 consid. 1.4);
 
che queste esigenze di motivazione sono del tutto disattese, visto che il ricorrente non si confronta affatto con i motivi posti a fondamento del criticato giudizio;
 
che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, puň essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF e non puň quindi essere esaminato nel merito;
 
che si puň eccezionalmente rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF);
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso č inammissibile.
 
2.
 
Non si prelevano spese giudiziarie.
 
3.
 
Comunicazione alle parti, rispettivamente al loro patrocinatore, al Municipio di X.________, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
 
Losanna, 20 aprile 2010
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Il Cancelliere:
 
Féraud Crameri
 
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