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Informationen zum Dokument  BGer 6B_655/2010  Materielle Begründung
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BGer 6B_655/2010 vom 30.09.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_655/2010
 
Decreto del 30 settembre 2010
 
Corte di diritto penale
 
Composizione
 
Giudice federale Favre, Presidente,
 
Cancelliera Ortolano Ribordy.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Disobbedienza a decisioni dell'autorità,
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il 30 giugno 2010 dalla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Considerando:
 
che il 9 agosto 2010 A.________ ha inoltrato un ricorso in materia penale al Tribunale federale impugnando la sentenza emanata il 30 giugno 2010 dalla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino;
 
che con scritto del 25 settembre 2010 A.________ ha comunicato al Tribunale federale di ritirare il suo gravame;
 
che il presidente o il giudice dell'istruzione della Corte decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF) e, in tale ambito, statuisce sulle spese giudiziarie (art. 5 cpv. 2 PC in relazione con l'art. 71 LTF);
 
che, in caso di desistenza, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF);
 
che nella fattispecie si può rinunciare a prelevare le spese processuali;
 
per questi motivi, il Presidente decreta:
 
1.
 
La causa 6B_655/2010 è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
 
2.
 
Non si prelevano spese giudiziarie.
 
3.
 
Comunicazione alle parti e alla Corte di cassazione e di revisione penale Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 30 settembre 2010
 
In nome della Corte di diritto penale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: La Cancelliera:
 
Favre Ortolano Ribordy
 
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