BGer 5D_121/2011 | |||
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BGer 5D_121/2011 vom 12.09.2011 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5D_121/2011
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Sentenza del 12 settembre 2011
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II Corte di diritto civile
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Composizione
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Giudice federale Hohl, Presidente,
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Cancelliere Piatti.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________ SA,
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ricorrente,
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contro
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B.________,
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opponente.
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Oggetto
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rigetto provvisorio dell'opposizione,
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ricorso sussidiario in materia costituzionale contro la sentenza emanata l'8 giugno 2011 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Considerando:
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che il 13 maggio 2011 il Pretore del Distretto di Lugano ha rigettato in via provvisoria l'opposizione interposta dalla A.________ SA a un precetto esecutivo fattole notificare da B.________ per l'incasso di fr. 13'820.--;
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che con sentenza 8 giugno 2011 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile un reclamo presentato dall'escussa;
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che contro tale sentenza è insorta al Tribunale federale A.________ SA con ricorso dell'8 luglio 2011;
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che con decreto 11 luglio 2011 la ricorrente è stata invano invitata a versare un anticipo spese di fr. 1'500.--;
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che con decreto 23 agosto 2011 alla ricorrente è stato fissato un termine suppletorio di 5 giorni dalla ricezione del decreto per provvedere al versamento del predetto anticipo, con l'avvertenza che in assenza di pagamento entro tale termine il ricorso sarà dichiarato inammissibile;
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che l'atto giudiziario contenente l'appena menzionato decreto in cui veniva ribadito che il mancato pagamento dell'anticipo spese non vale quale ritiro del rimedio è stato notificato alla ricorrente il 24 agosto 2011;
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che l'8 settembre 2011 la cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo spese non è stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le è pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale;
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che in queste circostanze il Tribunale federale non può entrare nel merito del ricorso (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF);
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che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 LTF;
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che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
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per questi motivi, la Presidente pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
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3.
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Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 12 settembre 2011
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Presidente: Hohl
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Il Cancelliere: Piatti
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