BGer 9F_2/2011 | |||
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BGer 9F_2/2011 vom 29.09.2011 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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9F_2/2011 {T 0/2}
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Sentenza del 29 settembre 2011
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II Corte di diritto sociale
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Composizione
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Giudici federali U. Meyer, Presidente,
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Borella, Pfiffner Rauber,
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cancelliere Grisanti.
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Partecipanti al procedimento | |
M.________,
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istante,
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contro
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Cassa federale di compensazione,
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Holzikofenweg 36, 3003 Berna,
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controparte.
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Oggetto
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Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti,
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domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero 9C_467/2011 del 18 luglio 2011.
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Vista:
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l'istanza di revisione del 26 luglio 2011 (timbro postale) contro la sentenza 9C_467/2011 del 18 luglio 2011 con cui il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile, per manifesta carente motivazione, un ricorso di M.________ in materia di rendita AVS,
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considerando:
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che secondo l'art. 54 cpv. 1 LTF, di regola il procedimento dinanzi al Tribunale federale si svolge nella lingua ufficiale della decisione impugnata, che nella fattispecie è quella italiana;
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che di conseguenza occorre redigere in italiano anche questo giudizio, nonostante la domanda di revisione sia stata redatta in lingua tedesca e l'istante chieda di rendere la sentenza in tedesco;
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che tale decisione, oltre a meglio conciliarsi con il disposto di legge in parola, si giustifica anche perché l'istante vive nel Cantone Ticino e non ha palesato di non capire l'italiano;
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che l'annullamento o la modifica di una sentenza del Tribunale federale è possibile solo se è dato un motivo di revisione ai sensi degli art. 121 segg. LTF;
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che l'inoltro di un'istanza di revisione non consente per contro di ridiscutere liberamente la sentenza di cui è chiesta la revisione;
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che come per gli altri atti scritti destinati al Tribunale federale, per essere ammissibile l'istanza di revisione dev'essere motivata, l'istante dovendo confrontarsi con la sentenza di cui chiede la revisione e spiegare per quale ragione ritiene sussistere un motivo di revisione (v. art. 42 cpv. 2 LTF);
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che l'istante non sostanzia un motivo di revisione ai sensi degli art. 121-123 LTF, ma rimette in discussione il merito della causa, criticando l'accertamento dei fatti e l'apprezzamento giuridico posto a fondamento della sentenza di inammissibilità impugnata;
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che pertanto, senza necessità di procedere a uno scambio degli scritti (art. 127 LTF), la domanda di revisione dev'essere considerata inammissibile;
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che l'istante deve farsi carico delle spese di procedura (art. 66 cpv. 1 LTF);
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per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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La domanda di revisione è inammissibile.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico dell'istante.
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3.
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Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 29 settembre 2011
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In nome della II Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Meyer
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Il Cancelliere: Grisanti
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