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Informationen zum Dokument  BGer 9F_2/2011  Materielle Begründung
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BGer 9F_2/2011 vom 29.09.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
9F_2/2011 {T 0/2}
 
Sentenza del 29 settembre 2011
 
II Corte di diritto sociale
 
Composizione
 
Giudici federali U. Meyer, Presidente,
 
Borella, Pfiffner Rauber,
 
cancelliere Grisanti.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
M.________,
 
istante,
 
contro
 
Cassa federale di compensazione,
 
Holzikofenweg 36, 3003 Berna,
 
controparte.
 
Oggetto
 
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti,
 
domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero 9C_467/2011 del 18 luglio 2011.
 
Vista:
 
l'istanza di revisione del 26 luglio 2011 (timbro postale) contro la sentenza 9C_467/2011 del 18 luglio 2011 con cui il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile, per manifesta carente motivazione, un ricorso di M.________ in materia di rendita AVS,
 
considerando:
 
che secondo l'art. 54 cpv. 1 LTF, di regola il procedimento dinanzi al Tribunale federale si svolge nella lingua ufficiale della decisione impugnata, che nella fattispecie è quella italiana;
 
che di conseguenza occorre redigere in italiano anche questo giudizio, nonostante la domanda di revisione sia stata redatta in lingua tedesca e l'istante chieda di rendere la sentenza in tedesco;
 
che tale decisione, oltre a meglio conciliarsi con il disposto di legge in parola, si giustifica anche perché l'istante vive nel Cantone Ticino e non ha palesato di non capire l'italiano;
 
che l'annullamento o la modifica di una sentenza del Tribunale federale è possibile solo se è dato un motivo di revisione ai sensi degli art. 121 segg. LTF;
 
che l'inoltro di un'istanza di revisione non consente per contro di ridiscutere liberamente la sentenza di cui è chiesta la revisione;
 
che come per gli altri atti scritti destinati al Tribunale federale, per essere ammissibile l'istanza di revisione dev'essere motivata, l'istante dovendo confrontarsi con la sentenza di cui chiede la revisione e spiegare per quale ragione ritiene sussistere un motivo di revisione (v. art. 42 cpv. 2 LTF);
 
che l'istante non sostanzia un motivo di revisione ai sensi degli art. 121-123 LTF, ma rimette in discussione il merito della causa, criticando l'accertamento dei fatti e l'apprezzamento giuridico posto a fondamento della sentenza di inammissibilità impugnata;
 
che pertanto, senza necessità di procedere a uno scambio degli scritti (art. 127 LTF), la domanda di revisione dev'essere considerata inammissibile;
 
che l'istante deve farsi carico delle spese di procedura (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
La domanda di revisione è inammissibile.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico dell'istante.
 
3.
 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
 
Lucerna, 29 settembre 2011
 
In nome della II Corte di diritto sociale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Meyer
 
Il Cancelliere: Grisanti
 
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