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Informationen zum Dokument  BGer 1B_598/2011  Materielle Begründung
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BGer 1B_598/2011 vom 31.10.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1B_598/2011
 
Sentenza del 31 ottobre 2011
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudice federale Fonjallaz, Presidente,
 
Cancelliere Crameri.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino,
 
Palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
 
opponente.
 
Oggetto
 
decreto di non luogo a procedere,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 17 ottobre 2011 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
 
del Cantone Ticino.
 
Considerando:
 
che il 30 agosto 2011 A.________ ha denunciato funzionari di autorità estere per titolo di favoreggiamento, falsa testimonianza e abuso di autorità;
 
che il 23 settembre 2011, il Procuratore generale del Cantone Ticino ha decretato il non luogo a procedere, sia per mancanza di competenza del Ministero pubblico sia perché non sono ravvisabili gli estremi dei reati ipotizzati;
 
che la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP), adita dal denunciante, con giudizio del 17 ottobre 2011, dopo aver invitato l'insorgente a emendare il reclamo, l'ha dichiarato irricevibile ai sensi dell'art. 385 cpv. 2 CPP;
 
che avverso questa decisione A.________ presenta un "ricorso" al Tribunale federale senza formulare alcuna proposta di giudizio;
 
che non sono state chieste osservazioni;
 
che, come noto al ricorrente (sentenza 1B_368/2011 del 18 luglio 2011 nei suoi confronti) secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 136 I 49 consid. 1.4.1);
 
che dette esigenze di motivazione sono del tutto disattese, visto che il ricorrente non si confronta affatto con i motivi posti a fondamento del criticato giudizio della CRP, né dall'atto di "ricorso" è possibile comprendere la fattispecie oggetto del litigio;
 
che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF e non può quindi essere esaminato nel merito;
 
che si può rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF);
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Non si prelevano spese giudiziarie.
 
3.
 
Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 31 ottobre 2011
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Fonjallaz
 
Il Cancelliere: Crameri
 
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