BGer 1B_655/2011 | |||
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BGer 1B_655/2011 vom 29.11.2011 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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1B_655/2011
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Sentenza del 29 novembre 2011
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I Corte di diritto pubblico
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Composizione
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Giudice federale, Fonjallaz, Presidente,
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Cancelliere Crameri.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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Ministero pubblico della Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna.
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Oggetto
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procedimento penale, decreto di non luogo a procedere,
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ricorso contro il decreto di non luogo a procedere emanato il 3 ottobre 2011 dal Ministero pubblico
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della Confederazione.
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Considerando:
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che, pronunciandosi su una denuncia inoltrata il 14 settembre 2011 da A.________, il 3 ottobre seguente il Ministero pubblico della Confederazione (MPC), richiamato l'art. 301 cpv. 2 e l'art. 310 CPP, ha decretato il non luogo a procedere, non ritenendo adempiuti gli elementi costitutivi di un reato;
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che, con ricorso del 21 novembre 2011, A.________ impugna questo decreto dinanzi al Tribunale federale, senza formulare alcuna proposta di giudizio;
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che non sono state chieste osservazioni al gravame;
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che il Tribunale federale esamina d'ufficio l'ammissibilità dei ricorsi sottopostigli (DTF 136 II 497 consid. 3 e rinvii);
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che il ricorrente non si esprime sulla tempestività, per nulla manifesta, del ricorso, ossia la sua impugnazione entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata (art. 100 cpv. 1 LTF), né sulla competenza del Tribunale federale (art. 79 e 80 LTF), questioni che non devono comunque essere esaminate oltre, ritenuta la manifesta inammissibilità del ricorso;
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che secondo l'art. 42 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura l'atto impugnato viola i diritti fondamentali o norme del diritto cantonale (cpv. 2; DTF 136 I 49 consid. 1.4.1);
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che in concreto queste esigenze di motivazione sono manifestamente disattese, visto che il ricorrente neppure tenta di dimostrare perché il MPC non avrebbe, a torto, dato seguito alla sua denuncia;
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ch'egli si limita infatti a rilevare semplicemente d'aver impugnato, dinanzi alla Corte dei reclami penali, un altro decreto di non luogo a procedere emanato dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, per cui, come peraltro sottolineato in sostanza dal ricorrente, in tale ambito non si è in presenza di una decisione di un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF);
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che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
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che si può eccezionalmente rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 secondo periodo LTF);
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per questi motivi, il Presidente pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Non si prelevano spese giudiziarie.
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3.
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Comunicazione al ricorrente e al Ministero pubblico della Confederazione.
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Losanna, 29 novembre 2011
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Fonjallaz
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Il Cancelliere: Crameri
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