BGer 4D_99/2011 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer 4D_99/2011 vom 26.01.2012 | |
Bundesgericht
| |
Tribunal fédéral
| |
Tribunale federale
| |
{T 0/2}
| |
4D_99/2011
| |
Sentenza del 26 gennaio 2012
| |
I Corte di diritto civile
| |
Composizione
| |
Giudice federale Klett, Presidente,
| |
Cancelliere Piatti.
|
Partecipanti al procedimento | |
A.________,
| |
ricorrente,
| |
contro
| |
B.________,
| |
patrocinato dall'avv. Alain Susin,
| |
opponente.
| |
Oggetto
| |
mandato, ritardata giustizia;
| |
ricorso sussidiario in materia costituzionale contro la sentenza emanata il 2 dicembre 2011 dalla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
| |
Considerando:
| |
che con sentenza 18 febbraio 2008 il Segretario assessore della Pretura di Mendrisio Sud ha condannato A.________ a versare al dentista B.________ fr. 5'285.20;
| |
che il 6 marzo 2008 la Camera di cassazione civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile un ricorso per cassazione interposto da A.________ contro tale decisione;
| |
che con sentenza 24 aprile 2008 la I Corte di diritto civile del Tribunale federale ha dichiarato inammissibile un ricorso in materia costituzionale presentato da A.________ contro la decisione della Camera di cassazione civile;
| |
che con sentenza 2 dicembre 2011 la Camera civile dei reclami del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile un reclamo "per ritardata giustizia" con cui A.________ si lamentava del rifiuto del Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud di - nuovamente - statuire sull'istanza del 27 maggio 2002 presentata da B.________, sfociata nella predetta sentenza di primo grado del 18 febbraio 2008 e ritenuta nulla dall'insorgente perché pronunciata dal Segretario assessore di tale Pretura;
| |
che la Corte cantonale non ha ravvisato motivi di nullità, ha osservato l'assenza nel ricorso per cassazione di una qualsiasi censura attinente alla competenza del Segretario assessore e ha ritenuto definitive le decisioni emanate nel 2008;
| |
che A.________ è insorta con ricorso in materia costituzionale del 13 dicembre 2011 al Tribunale federale, chiedendo a quest'ultimo di rinunciare a prelevare spese giudiziarie;
| |
che con un ricorso in materia costituzionale può unicamente essere fatta valere la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF);
| |
che nell'atto di ricorso il ricorrente deve indicare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, quali diritti costituzionali sono stati violati dalla Corte cantonale (art. 42 cpv. 2 e art. 106 cpv. 2 richiamato dall'art. 117 LTF; DTF 134 II 244 consid. 2.1);
| |
che nella fattispecie la motivazione ricorsuale si esaurisce in una celata trascrizione letterale - fatta eccezione della loro numerazione - dei considerandi della DTF 134 I 184;
| |
che l'appena menzionata sentenza è peraltro del tutto inidonea a dimostrare la pretesa nullità del giudizio emanato dal Segretario assessore, il Tribunale federale essendosi in tale pronunzia limitato ad annullare, e non a dichiarare nulla, una decisione cantonale regolarmente impugnata;
| |
che pertanto il ricorso, nel quale la ricorrente si limita a riprodurre una sentenza di questo Tribunale e non si confronta con le considerazioni del giudizio impugnato, va dichiarato inammissibile nella procedura semplificata a causa della sua motivazione insufficiente (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF);
| |
che in queste circostanze l'implicita domanda di assistenza giudiziaria dev'essere respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del ricorso (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF), indipendentemente da un'eventuale indigenza della ricorrente;
| |
che le spese giudiziarie vengono quindi poste a carico della ricorrente soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF);
| |
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
| |
1.
| |
Il ricorso è inammissibile.
| |
2.
| |
La domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente è respinta.
| |
3.
| |
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente.
| |
4.
| |
Comunicazione alle parti e alla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
| |
Losanna, 26 gennaio 2012
| |
In nome della I Corte di diritto civile
| |
del Tribunale federale svizzero
| |
La Presidente: Klett
| |
Il Cancelliere: Piatti
| |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |