BGer 4A_345/2012 | |||
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BGer 4A_345/2012 vom 10.09.2012 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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4A_345/2012
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Sentenza del 10 settembre 2012
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I Corte di diritto civile
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Composizione
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Giudice federale Klett, Presidente,
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Cancelliere Piatti.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________ SA,
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ricorrente,
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contro
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B.________,
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patrocinato dall'avv. Roberto A. Keller,
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opponente.
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Oggetto
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diritto di compera,
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ricorso contro la sentenza emanata l'8 maggio 2012 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Considerando:
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che il Pretore del distretto di Lugano ha condannato, con decisione 8 agosto 2011, la A.________ SA a pagare a B.________ fr. 33'650.95 per pretese connesse a un diritto di compera;
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che la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto, con sentenza 8 maggio 2012, un appello della A.________ SA nella misura in cui è ricevibile;
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che secondo i considerandi della sentenza impugnata l'intero appello risulta invero irricevibile in ragione della sua insufficiente motivazione;
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che i Giudici cantonali hanno pure considerato inammissibile per carente motivazione la domanda di indennità per ritardata giustizia (non quantificata e proposta senza elementi di fatto a suo sostegno), l'appellante non avendo segnatamente nemmeno preteso di aver sollecitato il Pretore a proseguire la causa;
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che con ricorso dell'11 giugno 2012 la A.________ SA postula l'annullamento delle sentenze di prima e seconda istanza e il riconoscimento di un'indennità per ritardata giustizia di fr. 2'000.--;
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che la ricorrente lamenta "il granchio preso dal giudice di prima istanza" riscontrabile con una semplice occhiata al giudizio pretorile e indica che il Pretore "ha fatto durare la vertenza addirittura 6 anni", nonostante i solleciti del suo legale e un'interpellanza in Gran Consiglio;
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che non è stato ordinato uno scambio di scritti;
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che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nella motivazione del ricorso - la quale non può limitarsi a rinviare agli atti della procedura cantonale (DTF 133 II 396 consid. 3.2) - occorre spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto;
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che l'insorgente deve quindi confrontarsi almeno brevemente con i considerandi della sentenza impugnata, pena l'inammissibilità del gravame (DTF 134 II 244 consid. 2.1);
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che in concreto il ricorso non soddisfa i predetti requisiti di motivazione;
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che infatti la ricorrente si prevale di argomenti concernenti il merito del litigio, ma non spende una parola per spiegare per quale ragione il contenuto del suo appello e la domanda di un'indennità per ritardata giustizia sarebbero stati, contrariamente a quanto ritenuto dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, conformi alle esigenze di motivazione previste dal CPC per tali rimedi;
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che in queste circostanze il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si appalesa inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF);
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che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
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per questi motivi, la Presidente pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
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3.
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Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 10 settembre 2012
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In nome della I Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Presidente: Klett
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Il Cancelliere: Piatti
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