BGer 5A_753/2012 | |||
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BGer 5A_753/2012 vom 23.10.2012 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5A_753/2012
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Sentenza del 23 ottobre 2012
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II Corte di diritto civile
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Composizione
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Giudice federale Escher, Giudice presidente,
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Cancelliera Antonini.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona, via Generale Guisan 3, 6501 Bellinzona,
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B.________.
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Oggetto
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determinazione del modo di realizzazione di una quota
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di un'eredità indivisa,
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ricorso contro la sentenza emanata il 5 ottobre 2012 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
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Considerando:
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che nell'ambito delle varie esecuzioni promosse nei confronti di A.________, l'Ufficio di esecuzione e fallimenti (UEF) di Bellinzona ha pignorato l'interessenza spettante all'escusso nella divisione della comunione ereditaria fu C.________ (composta di A.________ e B.________);
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che con istanza 26 settembre 2012 l'UEF di Bellinzona ha chiesto alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, la determinazione del modo di realizzazione dei diritti in comunione spettanti a A.________ nella predetta comunione ereditaria (v. art. 132 cpv. 1 LEF);
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che con sentenza 5 ottobre 2012 l'autorità di vigilanza, in accoglimento della predetta istanza, ha ordinato all'UEF di Bellinzona di procedere allo scioglimento della comunione ereditaria composta di A.________ e B.________ e alla liquidazione del patrimonio comune (v. art. 10 cpv. 2 del regolamento del Tribunale federale del 17 gennaio 1923 concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione [RDC; RS 281.41]);
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che A.________ ha impugnato la sentenza dell'autorità di vigilanza dinanzi al Tribunale federale con ricorso in materia civile trasmesso il 16 ottobre 2012;
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che giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF il ricorso deve tra l'altro contenere le conclusioni e i motivi;
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che secondo l'art. 99 cpv. 1 LTF possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore;
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che in concreto il gravame non contiene alcuna conclusione di merito, il ricorrente limitandosi infatti a chiedere "almeno un effetto sospensivo alfine di poter chiarire la (sua) posizione presso l'UEF di Bellinzona";
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che il ricorrente non si confronta con i motivi posti a fondamento del criticato giudizio dell'autorità di vigilanza e nemmeno tenta di dimostrare perché l'impugnata decisione violerebbe il diritto;
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che il ricorso non rispetta pertanto i requisiti di motivazione posti dagli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF (DTF 134 II 244 consid. 2.1 e 2.2);
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che inoltre, allorquando il ricorrente si riferisce ad una moratoria per l'appuramento bonale dei debiti mediante trattative private concessagli nel giugno 2011 nonché al suo rifiuto dell'eredità fu D.________, egli adduce fatti e mezzi di prova che non emergono dalla sentenza impugnata senza nemmeno pretendere che le condizioni per ammetterli in questa sede di cui all'art. 99 cpv. 1 LTF siano in concreto adempiute;
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che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente e di natura meramente dilatoria, si rivela inammissibile e può essere deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF);
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che con l'evasione del gravame l'istanza tendente al conferimento dell'effetto sospensivo diviene priva d'oggetto;
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che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
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per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.
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3.
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Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
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Losanna, 23 ottobre 2012
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Giudice presidente: Escher
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La Cancelliera: Antonini
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