BGer 5A_806/2013 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer 5A_806/2013 vom 01.11.2013 | |
{T 0/2}
| |
5A_806/2013
|
Sentenza del 1° novembre 2013 |
II Corte di diritto civile | |
Composizione
| |
Giudice federale von Werdt, Presidente,
| |
Cancelliera Antonini.
|
Partecipanti al procedimento | |
A.________,
| |
ricorrente,
| |
contro
| |
Commissione tutoria regionale 3, 6932 Breganzona,
| |
(ora Autorità regionale di protezione 3,
| |
via dott. Polar 46, casella postale 246, 6932 Breganzona).
| |
Oggetto
| |
privazione dell'autorità parentale,
| |
ricorso contro la sentenza emanata il 17 settembre 2013dal Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
|
Considerando: | |
che con decisione 9 novembre 2010 l'Autorità di vigilanza sulle tutele del Cantone Ticino, in accoglimento di un'istanza di intervento della Commissione tutoria regionale 3 (ora Autorità regionale di protezione 3), ha privato A.________ dell'autorità parentale sui figli B.________ e C.________;
| |
che con sentenza 17 settembre 2013 il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto un reclamo di A.________ avverso la decisione dell'Autorità di vigilanza sulle tutele;
| |
che con ricorso in materia civile 25 ottobre 2013 A.________ ha impugnato la sentenza 17 settembre 2013 dinanzi al Tribunale federale;
| |
che il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF);
| |
che la sentenza impugnata è stata notificata alla ricorrente il 19 settembre 2013;
| |
che in queste circostanze il rimedio consegnato alla posta svizzera il 25 ottobre 2013 (data del timbro postale; art. 48 cpv. 1 LTF) si appalesa tardivo e quindi inammissibile;
| |
che quand'anche si volesse interpretare la frase " mi scuso per non aver fatto ricorso prima, ma ho avuto un impedimento per un problema di salute " come una richiesta di restituzione del termine ai sensi dell'art. 50 cpv. 1 LTF, la stessa andrebbe comunque respinta dato che la ricorrente non dimostra un impedimento non colpevole conformemente a tale disposizione;
| |
che peraltro il gravame andrebbe dichiarato inammissibile anche per carenza di motivazione (art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF);
| |
che giusta l'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF il Presidente della Corte decide in procedura semplificata la non entrata nel merito su ricorsi manifestamente inammissibili;
| |
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
|
per questi motivi, il Presidente pronuncia: | |
1. Il ricorso è inammissibile.
| |
2. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente.
| |
3. Comunicazione alla ricorrente, all'Autorità regionale di protezione 3 e al Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
| |
Losanna, 1° novembre 2013
| |
In nome della II Corte di diritto civile
| |
del Tribunale federale svizzero
| |
Il Presidente: von Werdt
| |
La Cancelliera: Antonini
| |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |