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Informationen zum Dokument  BGer 1B_396/2013  Materielle Begründung
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BGer 1B_396/2013 vom 12.11.2013
 
{T 0/2}
 
1B_396/2013
 
 
Sentenza del 12 novembre 2013
 
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudice federale Fonjallaz, Presidente,
 
Cancelliere Crameri.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
 
opponente.
 
Oggetto
 
procedimento penale; istanza di dissequestro,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 24 settembre 2013 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
 
Considerando:
 
che A.________, arrestato il 24 aprile 2013 con le accuse di infrazione e di contravvenzioni alla legge federale sugli stupefacenti, è stato messo in libertà provvisoria l'8 maggio seguente;
 
che, al momento del fermo, oltre a dosi di cocaina e marijuana il Procuratore pubblico (PP) ha sequestrato anche la somma di fr. 542.60, che l'interessato aveva su di sé;
 
che con decisione del 17 giugno 2013 il PP, adito con un'istanza di dissequestro presentata dal legale dell'imputato, ha mantenuto il sequestro del citato importo;
 
che con giudizio del 24 settembre 2013, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP) ha respinto un reclamo proposto direttamente dall'interessato;
 
che con ricorso del 5 novembre 2013, impostato il giorno successivo, A.________ chiede in sostanza al Tribunale federale di ordinare il dissequestro della menzionata somma;
 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 138 I 367 consid. 1);
 
che il ricorrente riconosce espressamente d'aver presentato in ritardo il ricorso al Tribunale federale (art. 100 cpv. 1 LTF), rilevando tuttavia che il suo legale - che lo rappresenta anche nel quadro della procedura di carcerazione (vedi al riguardo causa 1B_384/2013 in corso di istruzione) - non avrebbe dato seguito alla sua richiesta d'interporre ricorso contro la decisione impugnata, notificata al ricorrente medesimo;
 
che questo rilievo non è deciso, ricordato che anche nell'ipotesi in cui il mancato rispetto del termine ricorsuale fosse da ricondurre al comportamento di persone ausiliarie, tra le quali rientrano anche i patrocinatori, tale omissione, secondo la costante giurisprudenza, dev'essere nondimeno ascritta al ricorrente (DTF 114 Ib 67 consid. 2 e 3; sentenza 2C_514/2013 del 10 giugno 2013 consid. 3.4);
 
che il gravame, tardivo e quindi manifestamente inammissibile, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF;
 
che del resto l'atto di ricorso non si confronta con i motivi posti a fondamento del giudizio impugnato e sarebbe comunque inammissibile per carenza di motivazione (art. 42 cpv. 1 e 2 LTF; DTF 136 I 49 consid. 1.4.1);
 
che, vista la situazione finanziaria del ricorrente, si può rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF);
 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
 
3. Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 12 novembre 2013
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Fonjallaz
 
Il Cancelliere: Crameri
 
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