BGer 8C_432/2014 | |||
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BGer 8C_432/2014 vom 25.06.2014 |
8C_432/2014 |
Sentenza del 25 giugno 2014 |
I Corte di diritto sociale | |
Composizione
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Giudice federale Leuzinger, Presidente,
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cancelliere Grisanti.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento del Cantone Ticino, viale Officina 6, 6500 Bellinzona,
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opponente.
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Oggetto
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Assistenza sociale,
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ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 12 maggio 2014.
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Visto: | |
il ricorso del 27 maggio 2014 (timbro postale) contro il giudizio del 12 maggio 2014 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,
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lo scritto del 3 giugno 2014 con cui, per ordine della Presidente, l'interessata è stata informata che l'atto di ricorso, per essere ricevibile, deve contenere le conclusioni e i motivi per i quali ella ritiene di poter chiedere un altro giudizio,
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l'indicazione in detto scritto secondo cui queste condizioni di ricevibilità non sembravano essere soddisfatte e l'avviso che il vizio poteva essere sanato entro il termine, non prorogabile, di ricorso indicato nel querelato giudizio,
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lo scritto 5 giugno 2014 (timbro postale) della ricorrente,
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considerando: | |
che secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso, per essere ammissibile (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF), deve contenere, tra le altre cose, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto,
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che gli art. 95 segg. LTF enunciano i possibili motivi di ricorso davanti al Tribunale federale,
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che con il ricorso in materia di diritto pubblico può segnatamente essere fatta valere la violazione del diritto federale (art. 95 lett. a LTF) che include anche i diritti costituzionali dei cittadini,
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che, salvo per i casi citati dall'art. 95 LTF (che non ricorrono in concreto), non può invece essere censurata la violazione del diritto cantonale su cui si basa pacificamente la decisione impugnata,
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che, in effetti, sebbene le disposizioni cantonali utilizzino una nozione di diritto federale - nella fattispecie: la buona fede -, l'interpretazione di detta nozione rimane una questione di diritto cantonale (cfr. ad esempio la sentenza 8C_416/2012 del 20 settembre 2012 con rinvii),
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che è tuttavia possibile fare valere che l'errata applicazione del diritto cantonale da parte dell'autorità precedente comporti una violazione del diritto federale, segnatamente del divieto d'arbitrio (art. 9 Cost.; DTF 138 I 232 consid. 2.4 pag. 236 seg. e riferimenti),
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che in questo caso le esigenze poste alla motivazione del ricorso sono particolarmente rigorose (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 133 II 396 consid. 3.1 pag. 399; 130 I 26 consid. 2.1 pag. 31),
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che in concreto la ricorrente non pretende né tanto meno spiega in quale misura l'autorità giudiziaria cantonale avrebbe applicato in maniera arbitraria il diritto cantonale,
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che per il resto l'insorgente rimette in discussione alcune constatazioni di fatto del giudizio impugnato,
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che il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF), potendosene scostare solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (art. 105 cpv. 2 LTF; DTF 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62), e a condizione che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF).
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che spetta al ricorrente dimostrare, mediante un'argomentazione che soddisfi le esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF, rispettivamente dell'art. 106 cpv. 2 LTF, il carattere arbitrario di un accertamento (DTF 133 II 249 consid. 1.4.3 pag. 254 seg.),
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che nella fattispecie il ricorso non dimostra minimamente il carattere arbitrario degli accertamenti di fatto compiuti dalla Corte cantonale,
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che la ricorrente non pretende né tanto meno spiega - neppure nell'atto complementare del 5 giugno 2014 - in quale misura il primo giudice avrebbe apprezzato in maniera manifestamente insostenibile le prove, soprattutto accertando la sua consapevolezza in merito all'erogazione, dal settembre 2009, delle rendite completive AI a suo favore, la sua mancata dichiarazione di cambiamento della situazione di reddito e di sostanza e infine l'esplicita indicazione, nelle decisioni concernenti le prestazioni assistenziali concesse, dell'obbligo di annunciare ogni cambiamento della situazione economica anche dei membri dell'unità di riferimento,
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che la sua argomentazione tende piuttosto a sostituire - in maniera inammissibile - il proprio apprezzamento a quello dell'autorità precedente,
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che di conseguenza non vi è motivo per scostarsi dai fatti accertati dalla Corte cantonale,
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che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, il ricorso dev'essere pertanto dichiarato irricevibile,
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che, viste le circostanze del caso, non si prelevano spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
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per questi motivi, la Presidente pronuncia: | |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Non si prelevano spese giudiziarie.
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3. Comunicazione alle parti e al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino.
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Lucerna, 25 giugno 2014
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In nome della I Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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La Presidente: Leuzinger
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Il Cancelliere: Grisanti
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