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Informationen zum Dokument  BGer 4A_419/2014  Materielle Begründung
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BGer 4A_419/2014 vom 01.09.2014
 
{T 0/2}
 
4A_419/2014
 
Decreto del 1° settembre 2014
 
 
I Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale Klett, Presidente,
 
Cancelliere Piatti.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
III Camera civile del Tribunale d'appello
 
del Cantone Ticino,
 
casella postale 45853, 6901 Lugano,
 
opponente
 
B.________,
 
C.________,
 
patrocinato dall'avv. Raffaele Dadò,
 
Oggetto
 
legittimazione a rappresentare in giudizio,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 28 maggio 2014 dalla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
 
Considerando:
 
che, facendosi rappresentare dall'associazione A.________, B.________ ha promosso innanzi alla Pretura di Locarno-Città una causa in materia di locazione contro C.________;
 
che con decisione 14 gennaio 2014 il Pretore aggiunto ha richiamato l'art. 68 cpv. 2 lett. d CPC e negato la capacità di A.________ a rappresentare l'attrice;
 
che con sentenza 28 maggio 2014 la III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto un reclamo presentato dalla A.________ contro il predetto giudizio pretorile;
 
che il 3 luglio 2014 la A.________ è insorta al Tribunale federale;
 
che il 17 luglio 2014 la A.________ ha chiesto al Tribunale federale di rinunciare ad esigere un anticipo per le spese giudiziarie presunte in virtù dell'art. 62 LTF e di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria;
 
che il 5 agosto 2014 la Presidente della Corte adita ha comunicato alla ricorrente l'inesistenza di motivi particolari ai sensi dell'art. 62 LTF per rinunciare all'esazione di un anticipo per le spese giudiziarie e le ha chiesto di allegare e documentare entro il 25 agosto 2014 l'indigenza posta a fondamento della domanda di assistenza giudiziaria;
 
che in tempo utile la ricorrente si è limitata a chiedere al Tribunale federale di riconsiderare la domanda fondata sull'art. 62 LTF, comunicando nel contempo di ritirare il ricorso in caso di risposta negativa;
 
che la domanda di riconsiderazione va respinta, la ricorrente non avendo addotto alcun motivo idoneo a giustificare l'accoglimento di tale richiesta;
 
che giusta l'art. 32 cpv. 1 LTF il presidente della Corte dirige il procedimento quale giudice dell'istruzione fino alla pronuncia della sentenza e che in virtù dell'art. 32 cpv. 2 LTF il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate;
 
che le spese giudiziarie, comprendenti una tassa di giustizia ridotta (art. 65 cpv. 2 LTF), seguono la soccombenza e vanno poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
 
per questi motivi, la Presidente decreta:
 
1. La domanda di riconsiderazione è respinta.
 
2. La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
 
3. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente.
 
4. Comunicazione alle parti, a B.________ e a C.________.
 
Losanna, 1° settembre 2014
 
In nome della I Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Presidente: Klett
 
Il Cancelliere: Piatti
 
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