BGer 8C_377/2015 | |||
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BGer 8C_377/2015 vom 14.07.2015 | |
8C_377/2015 {T 0/2}
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Sentenza del 14 luglio 2015 |
I Corte di diritto sociale | |
Composizione
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Giudice federale Leuzinger, Presidente,
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Cancelliere Bernasconi.
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Partecipanti al procedimento | |
6815 Melide,
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ricorrente,
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contro
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Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento
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del Cantone Ticino, viale Officina 6,
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6500 Bellinzona,
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opponente.
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Oggetto
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Assistenza sociale (presupposto processuale),
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ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 20 aprile 2015.
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Visto: | |
il ricorso del 26 maggio 2015 (timbro postale) contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino emanato il 20 aprile 2015,
| 1 |
considerando: | |
che giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF il ricorso deve tra l'altro contenere delle conclusioni e la loro motivazione,
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che a norma dell'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto (art. 95 e 96 LTF) o contiene accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF), ossia arbitrari (DTF 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62),
| 3 |
che, fatta eccezione di eventualità non realizzate in concreto (art. 95 lett. c e d LTF), la violazione del diritto cantonale non è un motivo di ricorso al Tribunale federale, potendo tutt'al più essere censurata soltanto un'applicazione arbitraria dello stesso (art. 9 Cost.; DTF 138 V 67 consid. 2.2 pag. 69),
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che un rinvio alla prassi in materia AVS nell'ambito della restituzione di prestazioni dell'assistenza sociale, retta dall'art. 26 della legge ticinese del 5 giugno 2000 sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, non muta la natura cantonale della disposizione in questione (DTF 140 II 298 consid. 2 pag. 300; 138 I 232 consid. 2.4 pag. 236 seg.; nel campo dell'assistenza sociale cfr. sentenza 8C_294/2011 del 21 agosto 2012 consid. 1.2 non pubblicato in DTF 138 V 310),
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che le esigenze di motivazione sono accresciute laddove è invocata la violazione di diritti fondamentali (art. 106 cpv. 2 LTF),
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che in tale evenienza il ricorso deve esporre in maniera chiara e dettagliata, confrontandosi puntualmente con i considerandi del giudizio impugnato, in quale misura sarebbero violati i diritti fondamentali (DTF 139 I 229 consid. 2.2 pag. 232),
| 7 |
che secondo giurisprudenza, l'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura preferibile a quella contestata, il Tribunale federale annullando la pronuncia criticata solo se il Tribunale cantonale ha emanato un giudizio che appare - e ciò non solo nella motivazione bensì anche nel suo risultato - manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 140 III 16 consid. 2.1 pag. 18 seg.; 138 I 332 consid. 6.2 pag. 239),
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che nell'ambito dell'accertamento dei fatti non basta criticare la decisione precedente come se ci si trovasse in istanza di appello, opponendo semplicemente la propria tesi a quella dell'autorità inferiore, bensì occorre spiegare almeno succintamente perché gli accertamenti del primo giudice sono manifestamente errati, per giungere a dimostrare che la decisione impugnata è insostenibile nel suo risultato (DTF 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5),
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che la Corte cantonale ha spiegato come il ricorrente, capace di discernimento, contrariamente ai suoi obblighi e commettendo una "grave negligenza", conscio di alcuni "lavoretti" svolti da suo figlio, non ha segnalato tempestivamente all'amministrazione i redditi conseguiti da suo figlio e i prestiti/aiuti ricevuti da terzi e come egli avrebbe dovuto sollecitare il proprio figlio a fornirgli informazioni,
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che nella fattispecie il ricorso non soddisfa queste esigenze formali minime, poiché non si confronta con il giudizio cantonale e non spiega dettagliatamente in quale misura vi sarebbero accertamenti manifestamente inesatti,
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che il ricorrente si limita a ripetere in maniera improponibile quanto affermato dinanzi al Tribunale delle assicurazioni, presentando a mala pena una soluzione migliore della controversia, senza tuttavia invocare - come dovrebbe - dettagliatamente l'arbitrio nei confronti delle conclusioni a cui è giunta la Corte cantonale,
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che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e può essere deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF,
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che le spese giudiziarie, ridotte nella procedura semplificata (cfr. sentenza 8C_858/2013 dell'8 gennaio 2014 consid. 5), seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF),
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per questi motivi, la Presidente pronuncia: | |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 300.- sono poste a carico del ricorrente.
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3. Comunicazione alle parti e al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino.
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Lucerna, 14 luglio 2015
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In nome della I Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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La Presidente: Leuzinger
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Il Cancelliere: Bernasconi
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