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Informationen zum Dokument  BGer 9C_759/2015  Materielle Begründung
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BGer 9C_759/2015 vom 24.11.2015
 
9C_759/2015 {T 0/2}
 
 
Sentenza del 24 novembre 2015
 
 
II Corte di diritto sociale
 
Composizione
 
Giudice federale Meyer, in qualità di giudice unico,
 
Cancelliera Cometta Rizzi.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
ricorrente,
 
contro
 
Fondazione istituto collettore LPP, Amministrazione conti di libero passaggio, casella postale, 8022 Zurigo,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Previdenza professionale (presupposto processuale),
 
ricorso contro un giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino (procedura 34.2015.13).
 
 
Visto:
 
lo scritto del 15 ottobre 2015 di A.________ in cui manifesta l'intenzione di interporre ricorso al Tribunale federale contro una non meglio precisata decisione sulla divisione degli avere previdenziali con l'ex marito,
1
lo scritto del 16 ottobre 2015 con il quale, per ordine della Presidente della II Corte di diritto sociale, la ricorrente è stata informata che all'atto di ricorso, per essere preso in considerazione, deve essere allegato il giudizio dell'istanza precedente, come pure che l'atto ricorsuale, per essere ricevibile, deve contenere le conclusioni e i motivi per i quali ritiene di chiedere un altro giudizio,
2
l'indicazione in questo scritto secondo cui queste condizioni di ricevibilità non sembravano essere soddisfatte e l'avvertimento che siffatte carenze potevano essere sanate entro il termine del 26 ottobre 2015 per quanto attiene alla documentazione richiesta e relativamente alle esigenze di motivazione entro il termine di ricorso, non prorogabile, indicato nel querelato giudizio,
3
l'atto complementare del 26 ottobre 2015 di A.________,
4
 
considerando:
 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio, liberamente e con piena cognizione di causa, l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (art. 29 cpv. 1 LTF; DTF 141 V 206 consid. 1.1 pag. 208 con riferimenti),
5
che conformemente all'art. 42 cpv. 3 e 5 LTF l'atto impugnato deve essere allegato al gravame,
6
che secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto (art. 95 e 96 LTF; DTF 137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF),
7
che la ricorrente non ha sanato, entro il termine impartitole con decreto del 16 ottobre 2015 e scaduto il 26 ottobre 2015, il vizio formale della mancata produzione del giudizio cantonale impugnato segnalatole dal Tribunale federale conformemente all'art. 42 cpv. 5 LTF,
8
che inoltre il ricorso e l'atto complementare non soddisfano manifestamente le esigenze minime di motivazione suesposte, in quanto fanno solo stato della contrarietà di opinione della ricorrente - m anifestata per di più solo in termini apodittici - in merito al presunto oggetto della lite, ossia il calcolo della ripartizione dell'ammontare dell'avere di libero passaggio maturato in costanza di matrimonio,
9
che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile,
10
che la Presidente della Corte può delegare questo compito a un altro giudice (art. 108 cpv. 2 LTF),
11
che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
12
 
per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
 
3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
 
Lucerna, 24 novembre 2015
 
In nome della II Corte di diritto sociale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Giudice unico: Meyer
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi
 
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