VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 1F_28/2015  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 1F_28/2015 vom 10.12.2015
 
{T 0/2}
 
1F_28/2015
 
 
Sentenza del 10 dicembre 2015
 
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudici federali Fonjallaz, Presidente,
 
Karlen, Eusebio,
 
Cancelliere Crameri.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
istante,
 
contro
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
 
residenza governativa, 6501 Bellinzona,
 
rappresentato dal Dipartimento del territorio del
 
Cantone Ticino, Sezione amministrativa immobiliare, casella postale 2170, 6501 Bellinzona,
 
Municipio di Arbedo-Castione, 6517 Arbedo,
 
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6900 Lugano.
 
Oggetto
 
Domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero 1F_26/2015 del 26 ottobre 2015.
 
 
Fatti:
 
A. Con decisione del 6 luglio 2015 il Tribunale amministrativo del Cantone Ticino ha parzialmente accolto un ricorso di A.________ presentato contro un progetto relativo ala ristrutturazione della stazione di Arbedo-Castione e di attuazione del nuovo sistema ferroviario regionale Ticino-Lombardia, contemplato dal piano dei trasporti del Bellinzonese.
1
B. Adito dall'interessato, con sentenza 1C_404/2015 del 9 settembre 2015, il Tribunale federale ne ha respinto il ricorso per carenza di motivazione.
2
C. Con sentenza 1F_26/2015 del 26 ottobre 2015 il Tribunale federale ha respinto una prima domanda di revisione della sua sentenza.
3
D. Contro quest'ultimo giudizio A.________ presenta una "contestazione totale", chiedendo l'emanazione di una decisione.
4
Non sono state chieste osservazioni.
5
 
Diritto:
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura una domanda può essere esaminata nel merito (DTF 140 I 252 consid. 1).
6
1.2. In concreto l'atto introdotto da A.________ dev'essere considerato quale domanda di revisione della sentenza 1F_26/2015 del 26 ottobre 2015, notificata il 3 novembre e ricevuta dall'istante il 7 novembre seguente.
7
1.3. Come noto all'istante (vedi sentenza 1C_404/2015, citata, consid. 1.4), secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF nella domanda occorre spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto. L'istanza in questione disattende queste esigenze di motivazione. Essa si limita infatti a ribadire i contenuti dei suoi precedenti allegati, asserendo di essere vittima di ingiustizie compiute nei suoi confronti da parte delle autorità giudiziarie e chiede una decisione di merito sulle domande da lui poste nelle diverse sedi.
8
1.4. Giova dapprima rilevare che, contrariamente all'assunto ricorsuale, il Tribunale federale nella criticata sentenza 1F_26/2015 ha tenuto conto del suo scritto dell'11 ottobre 2015 (Fatti C).
9
 
Erwägung 2
 
2.1. In particolare l'istante nuovamente non indica nessuno dei motivi indicati all'art. 121 LTF, per i quali può essere domandata la revisione. Egli si ripete limitandosi ad addurre fatti nuovi, posteriori all'emanazione della contestata sentenza e quindi inammissibili (art. 99 cpv. 1 LTF), quali un "reclamo" inoltrato al Governo cantonale tendente all'annullamento della procedura d'appalto e un'interrogazione al Municipio di Arbedio-Castione. Questi fatti esulano peraltro dall'oggetto dell'istanza.
10
2.2. L'istante insiste sulla partecipazione del giudice Marco Lucchini alla sentenza 6 luglio 2015 del Tribunale cantonale amministrativo. Anche in tale ambito egli non si confronta tuttavia del tutto con i motivi esposti al riguardo nelle citate sentenze 1C_404/2015 (consid. 2) e 1F_26/2015 (consid. 1.5).
11
3. La domanda di revisione dev'essere quindi respinta. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
12
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. La domanda di revisione è respinta.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dell'istante.
 
3. Comunicazione all'istante, al Municipio di Arbedo-Castione, al Consiglio di Stato, al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino e all'Ufficio federale dello sviluppo territoriale.
 
Losanna, 10 dicembre 2015
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Fonjallaz
 
Il Cancelliere: Crameri
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).