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Informationen zum Dokument  BGer 4A_283/2016  Materielle Begründung
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BGer 4A_283/2016 vom 31.05.2016
 
{T 0/2}
 
4A_283/2016
 
 
Sentenza del 31 maggio 2016
 
 
I Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale Kiss, Presidente,
 
Cancelliere Piatti.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
patrocinato dall'avv. Paolo Tamagni,
 
ricorrente,
 
contro
 
B.________ SA in liquidazione,
 
patrocinata dall'avv. Karin Valenzano Rossi,
 
opponente.
 
Oggetto
 
credito in conto corrente; interessi,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 21 marzo 2016 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
 
Cantone Ticino.
 
 
Considerando:
 
che, in accoglimento della petizione inoltrata dalla B.________ SA in liquidazione nei confronti di A.________, il Pretore del distretto di Lugano ha, con sentenza 2 settembre 2014, condannato il convenuto a pagare all'attrice euro 135'884.32;
 
che con sentenza 21 marzo 2016 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha annullato il giudizio pretorile e ha ritornato l'incarto al primo giudice per la continuazione della procedura nel senso dei considerandi;
 
che con ricorso in materia civile del 3 maggio 2016 A.________ chiede di annullare e riformare la sentenza di appello nel senso di respingere la petizione;
 
che non è stato ordinato uno scambio di scritti;
 
che sono decisioni finali secondo l'art. 90 LTF quelle che pongono fine al procedimento;
 
che pertanto, contrariamente a quanto affermato nel ricorso, la decisione di rinvio dell'autorità inferiore non è finale;
 
che essa costituisce invece una decisione incidentale nel senso dell'art. 93 cpv. 1 LTF (DTF 140 V 321 consid. 3.1) unicamente suscettiva di un ricorso in materia civile se può causare un danno irreparabile di natura giuridica (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF) o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 cpv. 1 lett. b LTF);
 
che spetta al ricorrente spiegare perché sono date le condizioni di cui all'art. 93 LTF, fatti salvi i casi in cui queste risultano in modo manifesto dalla decisione impugnata o dalla natura della causa (DTF 138 III 46 consid. 1.2);
 
che nella fattispecie il sussistere dei presupposti previsti dalla predetta norma per un ricorso immediato al Tribunale federale non è ravvisabile (segnatamente nulla si sa sul dispendio provocato dalla perizia per la cui assunzione la causa è stata rinviata al giudice di primo grado) né il ricorrente spende una parola per illustrarne l'esistenza;
 
che in tali circostanze il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF);
 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 31 maggio 2016
 
In nome della I Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Presidente: Kiss
 
Il Cancelliere: Piatti
 
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