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Informationen zum Dokument  BGer 4A_449/2016  Materielle Begründung
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BGer 4A_449/2016 vom 23.09.2016
 
{T 0/2}
 
4A_449/2016
 
 
Sentenza del 23 settembre 2016
 
 
I Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale Kiss, Presidente,
 
Cancelliere Piatti.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
1. A.________,
 
2. B.________,
 
ricorrenti,
 
contro
 
C.________SA,
 
patrocinata dall'avv. Giovanni Kobler,
 
opponente.
 
Oggetto
 
appalto; mercede,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 25 luglio 2016
 
dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
 
Cantone Ticino.
 
 
Considerando:
 
che B.________ ha sottoscritto con la C.________SA un contratto generale d'appalto per l'edificazione di una casa unifamiliare ad un prezzo forfettario di fr. 563'440.--;
 
che la C.________SA ha invano adito il Pretore del distretto di Lugano per ottenere la condanna di B.________ al pagamento di fr. 48'782.15, ridotti in sede di conclusioni a fr. 32'242.85, per lavori supplementari;
 
che in parziale accoglimento dell'appello dell'appaltatrice, la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone ha invece condannato la committente a versare all'attrice fr. 28'125.50, oltre interessi, e ha rigettato in tale misura l'opposizione interposta al relativo precetto esecutivo;
 
che i coniugi A.________ e B.________ sono insorti al Tribunale federale con ricorso 11 agosto 2016;
 
che non è stato ordinato uno scambio di scritti;
 
che la sentenza impugnata non è suscettiva di un ricorso in materia civile, il valore di lite non raggiungendo la soglia di fr. 30'000.-- prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per l'inoltro di un tale rimedio di diritto, ragione per cui rimane unicamente aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale;
 
che A.________, non avendo partecipato alla procedura innanzi all'autorità inferiore, non dispone della legittimazione ricorsuale (art. 115 lett. a LTF);
 
che anche esaminato quale gravame presentato da B.________, esso si rivela inammissibile;
 
che infatti con un ricorso sussidiario in materia costituzionale può solo essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF);
 
che pertanto nel gravame, pena la sua inammissibilità, occorre indicare i diritti costituzionali ritenuti violati e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la pretesa violazione (art. 106 cpv. 2 LTF richiamato dall'art. 117 LTF; DTF 136 I 65 consid. 1.3.1; 134 II 244 consid. 2.1);
 
che tali requisiti non sono adempiuti nella fattispecie, poiché invano si cerca nel ricorso una qualsiasi censura riferita a una violazione di diritti costituzionali, la ricorrente limitandosi a lamentare i difetti della casa, l'assenza di comunicazione e l'incompetenza dell'appaltatrice, nonché ad attribuire i lavori supplementari a errori commessi da quest'ultima;
 
che in queste circostanze il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. b LTF);
 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dei ricorrenti.
 
3. Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 23 settembre 2016
 
In nome della I Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Presidente: Kiss
 
Il Cancelliere: Piatti
 
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