BGer 8C_726/2017 | |||
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BGer 8C_726/2017 vom 31.10.2017 | |
8C_726/2017
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Sentenza del 31 ottobre 2017 |
I Corte di diritto sociale | |
Composizione
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Giudice federale Maillard, Presidente,
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Cancelliere Bernasconi.
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Partecipanti al procedimento | |
ricorrente,
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contro
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Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI),
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Divisione giuridica, 6002 Lucerna,
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opponente.
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Oggetto
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Assicurazione contro gli infortuni
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(presupposto processuale),
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ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 18 settembre 2017 (35.2017.50).
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Visto: | |
il ricorso dell'11 ottobre 2017 (timbro postale) contro il giudizio emanato il 18 settembre 2017 dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,
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considerando: | |
che a norma dell'art. 42 cpv. 1 LTF il ricorso deve tra l'altro contenere delle conclusioni e la loro motivazione,
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che per l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi occorre spiegare in maniera concisa perché l'atto impugnato viola il diritto,
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che il Tribunale federale, essendo l'autorità giudiziaria suprema della Confederazione (art. 1 cpv. 1 LTF), non è un'autorità di primo grado e pertanto non è tenuta a vagliare d'ufficio tutte le questioni poste dalla controversia, se queste non sono presentate debitamente nella sede federale (DTF 138 I 274 consid. 1.6 pag. 280; cfr. anche sentenza 1C_132/2015 del 16 agosto 2017 consid. 1.3),
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che nella fattispecie il ricorso non soddisfa queste esigenze formali, perché non spiega in quale misura l'atto impugnato violerebbe il diritto (art. 95 e 96 LTF) o conterrebbe accertamenti inesatti (art. 97 cpv. 2 LTF),
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che il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha spiegato, alla luce degli esami medici a cui ha concesso piena valenza probatoria, come la diagnosi di silicosi voglia quattro condizioni e come nel caso concreto già la prima non era soddifatta e la terza era perlomeno dubbia,
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che la semplice richiesta "chiedo gentilmente di rivedere il mio incarto", senza null'altro aggiungere, è chiaramente insufficiente per adempiere le esigenze di motivazione del ricorso al Tribunale federale,
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che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e, sfuggendo a ogni esame di merito, può essere deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF,
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che si prescinde dalla riscossione di spese (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
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che l'implicita domanda di assistenza giudiziaria ha quindi perso di interesse,
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per questi motivi, il Presidente pronuncia: | |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Non si prelevano spese giudiziarie.
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3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 31 ottobre 2017
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In nome della I Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Maillard
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Il Cancelliere: Bernasconi
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