BGer 8C_132/2019 | |||
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BGer 8C_132/2019 vom 05.03.2019 |
8C_132/2019 |
Sentenza del 5 marzo 2019 |
I Corte di diritto sociale | |
Composizione
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Giudice federale Viscione, in qualità di giudice unica,
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Cancelliere Bernasconi.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, palazzo di Giustizia, Via Pretorio 16, 6900 Lugano,
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opponente.
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Oggetto
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Assistenza sociale (presupposto processuale),
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ricorso contro la decisione incidentale emessa il 6 febbraio 2019 dal Presidente del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino (42.2018.48-49).
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Visto: | |
la controversia tra la ricorrente e l'USSI in materia di prestazioni assistenziali,
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la richiesta postulata in sede di ricorso dinanzi al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino per la designazione di un patrocinatore d'ufficio,
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la decisione incidentale del Presidente del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino emessa il 6 febbraio 2019 con cui è stata respinta tale richiesta,
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il ricorso presentato il 14 febbraio 2019 (timbro postale) al Tribunale federale,
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considerando: | |
che a norma dell'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto (art. 95 e 96 LTF) o contiene accertamenti manifestamente errati (art. 97 cpv. 1 LTF),
| 5 |
che il diritto dell'assistenza sociale, eccezioni fatte per la legge federale sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (LAS; RS 851.1) e alcune disposizioni della legge federale concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (LSEst; RS 195.1), peraltro non invocate, è retto dal diritto cantonale,
| 6 |
che la violazione del diritto cantonale, fatta eccezione di eventualità non realizzate in concreto (art. 95 lett. c e d LTF), non è un motivo di ricorso al Tribunale federale, potendo tutt'al più essere censurata soltanto un'applicazione arbitraria della normativa (art. 9 Cost.; DTF 138 V 67 consid. 2.2 pag. 69),
| 7 |
che l'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura preferibile a quella contestata (DTF 140 III 16 consid. 2.1 pag. 18 seg.; 138 I 332 consid. 6.2 pag. 239),
| 8 |
che la sola ripetizione o il rinvio a conclusioni o scritti in sede cantonale non è sufficiente per adempiere i requisiti di motivazione dinanzi al Tribunale federale (DTF 139 I 306 consid. 1.2 pag. 309),
| 9 |
che le esigenze di motivazione sono accresciute, laddove è (o deve essere) invocata la violazione di diritti fondamentali (art. 106 cpv. 2 LTF),
| 10 |
che in tale evenienza il ricorso deve esporre in maniera chiara e dettagliata, confrontandosi puntualmente con tutti i considerandi del giudizio impugnato, in quale misura sarebbero violati i diritti fondamentali (DTF 139 I 229 consid. 2.2 pag. 232),
| 11 |
che il Presidente del Tribunale delle assicurazioni ha spiegato diffusamente come nella fattispecie non fosse soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole,
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che la ricorrente, dopo un breve riassunto dei fatti, si limita a concludere come "spesso gli utenti non possiedono sufficiente cognizione di diritto in una materia come quella dell'assicurazione sociale ampiamente vasta",
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che tale argomentazione non è chiaramente sufficiente per contestare validamente il giudizio cantonale,
| 14 |
che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF,
| 15 |
che il presidente della Corte può delegare questo compito a un altro giudice (art. 108 cpv. 2 LTF),
| 16 |
che si prescinde in via eccezionale dalla riscossione di spese (art. 66 cpv. 1 LTF seconda frase),
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che la domanda di assistenza giudiziaria ha perso di interesse,
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per questi motivi, la Giudice unica pronuncia: | |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Non si prelevano spese giudiziarie.
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3. Comunicazione alle parti e all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento del Cantone Ticino (USSI).
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Lucerna, 5 marzo 2019
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In nome della I Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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La Giudice unica: Il Cancelliere:
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Viscione Bernasconi
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