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Informationen zum Dokument  BGer 9C_198/2019  Materielle Begründung
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BGer 9C_198/2019 vom 26.04.2019
 
 
9C_198/2019
 
 
Sentenza del 26 aprile 2019
 
 
II Corte di diritto sociale
 
Composizione
 
Giudice federale Pfiffner, Presidente,
 
Cancelliere Bernasconi.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________, Italia,
 
patrocinato dall'avv. Giuseppe Pedone,
 
ricorrente,
 
contro
 
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Assicurazione per l'invalidità (presupposto processuale),
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale, Corte III, del 4 febbraio 2019 (C-1921/2017).
 
 
Visto:
 
la decisione resa il 24 febbraio 2017 dall'UAIE, che ha escluso un diritto a una rendita di invalidità per A.________,
1
il giudizio del 4 febbraio 2019 emesso dal Tribunale amministrativo federale con cui è stato respinto il ricorso di A.________ contro la decisione amministrativa,
2
il ricorso al Tribunale federale presentato il 12 marzo 2019 (timbro postale),
3
 
considerando:
 
che a norma dell'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto (art. 95 e 96 LTF) o contiene accertamenti manifestamente errati (art. 97 cpv. 1 LTF),
4
che in tale contesto non è possibile limitarsi a presentare o ribadire la propria opinione, rinviando agli atti della procedura dinanzi al giudice di grado precedente, ma il ricorrente deve confrontarsi con i considerandi del giudizio impugnato (DTF 139 I 306 consid. 1.2 pag. 308 seg.),
5
che in altre parole occorre dimostrare precisamente dove e perché esso ritenga che l'autorità inferiore abbia violato il diritto o sia incorsa in accertamenti manifestamente inesatti, ossia insostenibili (DTF 140 III 86 consid. 2 pag. 88 seg. con riferimenti; 140 III 16 consid. 2.1. pag. 18 seg.),
6
che il Tribunale amministrativo federale, dopo aver esposto il contenuto del fascicolo (giudizio impugnato, consid. 11-12), ha spiegato diffusamente per quali ragioni non si poteva dar credito alle risultanze presentate dal ricorrente di natura fisica e somatica (consid. 15) e di natura psichica (consid. 16), negando conseguentemente la necessità di allestire una perizia giudiziaria (consid. 17),
7
che, usando per altro più volte impropriamente il termine di "appello", il ricorrente si limita a ridiscutere liberamente i fatti accertati dalla Corte federale di primo grado, senza nemmeno tentare di sostenere la manifesta inesattezza nell'apprezzamento dei fatti,
8
che in altre parole non basta criticare la decisione precedente come se ci si trovasse dinanzi a un giudice di appello, opponendo semplicemente la propria tesi a quella del Tribunale amministrativo federale, bensì occorre spiegare, perché gli accertamenti dei primi giudici sono manifestamente errati, per giungere a dimostrare che la decisione impugnata è insostenibile nel suo risultato (DTF 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5),
9
che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF,
10
che le spese giudiziarie, commisurate all'onere ridotto del caso, seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF; cfr. sentenza 8C_22/2018 del 27 marzo 2018 consid. 3),
11
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 300.- sono poste a carico del ricorrente.
 
3. Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
 
Lucerna, 26 aprile 2019
 
In nome della II Corte di diritto sociale
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Presidente: Pfiffner
 
Il Cancelliere: Bernasconi
 
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