BGer 9F_17/2018 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer 9F_17/2018 vom 29.04.2019 |
9F_17/2018 |
Sentenza del 29 aprile 2019 |
II Corte di diritto sociale | |
Composizione
| |
Giudici federali Pfiffner, Presidente,
| |
Meyer, Moser-Szeless,
| |
Cancelliere Bernasconi.
|
Partecipanti al procedimento | |
A.________,
| |
istante,
| |
contro
| |
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, Via dei Gaggini 3, 6500 Bellinzona,
| |
controparte.
| |
Oggetto
| |
Assicurazione per l'invalidità (revisione),
| |
domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero del 21 novembre 2018 (9C_719/2018).
|
Visto: | |
il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino emanato il 10 settembre 2018, che ha dichiarato irricevibile il ricorso cantonale per denegata/ritardata giustizia, rispettivamente l'istanza "astensione spontanea/ricusazione" nei confronti del giudice di appello Raffaele Guffi,
| 1 |
la sentenza 9C_719/2018 del 21 novembre 2018 con cui il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico del 17 ottobre 2018 di A.________ contro il giudizio cantonale,
| 2 |
lo scritto del 20 dicembre 2018 (timbro postale) con cui A.________ chiede la revisione della sentenza 9C_719/2018, invocando l'art. 121 lett. c e d LTF,
| 3 |
il decreto del 9 gennaio 2019 con cui il Tribunale federale ha assegnato un primo termine per versare un anticipo spese di fr. 800.-,
| 4 |
lo scritto del 16 gennaio 2019 (timbro postale)
| 5 |
il decreto del 1° febbraio 2019 con il quale è stato impartito a A.________ un termine suppletorio e improrogabile, scadente il 12 febbraio 2019, per il pagamento dell'anticipo spese,
| 6 |
gli scritti di A.________ inviati il 7 e il 12 febbraio 2019,
| 7 |
considerando: | |
che la cancelliera Cometta Rizzi non fa parte della Corte giudicante e quindi la domanda di ricusazione nei suoi confronti è priva d'oggetto,
| 8 |
che per il resto, come noto al ricorrente, le generiche critiche appellatorie di ricusazione di cancellieri e giudici del Tribunale federale, di quelli della Corte cantonale nonché di membri di altre autorità, come pure la richiesta di conoscerne anticipatamente le composizioni, peraltro a lui note, sono inammissibili (cfr. da ultimo sentenza 1C_196/2019 del 12 aprile 2019),
| 9 |
che chi adisce il Tribunale federale deve versare un anticipo equivalente alle spese giudiziarie presunte (art. 62 cpv. 1 LTF),
| 10 |
che se l'anticipo spese non è versato nemmeno nel termine suppletorio stabilito dal giudice dell'istruzione, il Tribunale federale non entra nel merito dell'istanza, ossia della domanda di revisione (art. 62 cpv. 3 terza frase LTF),
| 11 |
che ad ogni modo, difendendo il ricorrente il proprio interesse personale e pecuniario, non ricorrono in ogni modo i motivi particolari, i quali devono essere valutati in maniera molto restrittiva, per rinunciare a pretendere il pagamento di un anticipo spese (art. 62 cpv. 1 LTF; sentenza 8C_770/2018 del 7 febbraio 2019 consid. 2 con riferimento),
| 12 |
che la domanda di revisione è pertanto manifestamente inammissibile,
| 13 |
che in simili evenienze si può procedere senza ordinare uno scambio di scritti (art. 127 LTF),
| 14 |
che le spese giudiziarie, commisurate all'onere occasionato, seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF),
| 15 |
che da marzo 2017 l'istante ha avviato più di 60 procedure dinanzi al Tribunale federale, le quali si sono rivelate per lo più manifestamente inammissibili o infondate,
| 16 |
che tale comportamento ha causato più di fr. 12'000.- solo di spese giudiziarie del Tribunale federale, rimaste ad oggi impagate,
| 17 |
che il Tribunale federale, se dovesse perdurare con questa condotta processuale, si riserva di archiviare senza risposta ulteriori scritti relativi alla presente o ad altre procedure (art. 42 cpv. 7 LTF),
| 18 |
per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: | |
1. Nella misura in cui non è priva d'oggetto, la domanda di ricusazione è inammissibile.
| |
2. Nella misura in cui è ammissibile, la domanda di revisione è respinta.
| |
3. Le spese giudiziarie di fr. 300.- sono poste a carico dell'istante.
| |
4. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
| |
Lucerna, 29 aprile 2019
| |
In nome della II Corte di diritto sociale
| |
del Tribunale federale svizzero
| |
La Presidente: Pfiffner
| |
Il Cancelliere: Bernasconi
| |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |