BGer 6B_640/2019 | |||
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BGer 6B_640/2019 vom 29.05.2019 |
6B_640/2019, 6B_641/2019, 6B_642/2019, 6B_643/2019, 6B_644/2019, 6B_645/2019 |
Sentenza del 29 maggio 2019 |
Corte di diritto penale | |
Composizione
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Giudice federale Denys, Presidente,
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Cancelliere Gadoni.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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Ministero pubblico del Cantone Ticino,
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opponente.
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Oggetto
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6B_640/2019
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Decreto di non luogo a procedere,
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6B_641/2019
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Decreto di non luogo a procedere (negligenza),
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6B_642/2019
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Decreto di non luogo a procedere (calunnia, diffamazione e ingiuria),
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6B_643/2019, 6B_644/2019
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Decreto di abbandono (coazione),
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6B_645/2019
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Decreto di abbandono (lesioni personali, falsità in documenti),
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ricorsi contro le sentenze emanate il 23 aprile 2019 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (incarti n. 60.2019.76, 77, 78, 79, 80, 81).
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Considerando: | |
che A.________ ha presentato il 7 ottobre 2016, il 31 maggio 2017, il 7 settembre 2017, il 16 marzo 2018, il 22 ottobre 2018 e il 29 gennaio 2019, sei denunce penali al Ministero pubblico del Cantone Ticino nei confronti di diverse persone per varie ipotesi di reato;
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che, con sei distinte decisioni del 7 marzo 2019, il Ministero pubblico ha decretato il non luogo a procedere, rispettivamente l'abbandono dei procedimenti penali, non ravvisando gli elementi costitutivi dei reati ipotizzati;
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che, contro i decreti di non luogo a procedere e di abbandono, il denunciante ha presentato sei reclami alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP);
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che, siccome gli allegati non adempivano i requisiti degli art. 396 cpv. 1, 390 e 385 cpv. 1 CPP, il 29 marzo 2019 la CRP ha invitato il reclamante ad emendarli;
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ch'egli ha in seguito nuovamente inviato alla Corte cantonale i medesimi testi;
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che con sei distinte sentenze del 23 aprile 2019 la CRP ha dichiarato irricevibili i reclami, siccome non adempivano i requisiti di motivazione e di forma dell'art. 385 CPP;
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che A.________ impugna queste sentenze con separati ricorsi del 27 maggio 2019 al Tribunale federale, chiedendo di annullare le decisioni del Ministero pubblico e di rinviargli gli incarti per la continuazione dei procedimenti penali;
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che non sono state chieste osservazioni sui ricorsi;
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che sia i considerandi delle sentenze impugnate sia il contenuto delle impugnative sono analoghi, sicché si giustifica di trattare i ricorsi congiuntamente, in un unico giudizio (art. 71 LTF in relazione con l'art. 24 cpv. 2 PC);
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che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 144 V 280 consid. 1; 144 II 184 consid. 1 e rispettivi rinvii);
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che, indipendentemente dall'eventuale legittimazione ricorsuale nel merito, il ricorrente è abilitato a censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto gli conferisce quale parte nella procedura (DTF 141 IV 1 consid. 1.1 pag. 5);
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ch'egli è in particolare abilitato a fare valere che la Corte cantonale si sarebbe rifiutata a torto di esaminare i suoi reclami nel merito;
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che l'oggetto del presente litigio è infatti circoscritto alla questione dell'irricevibilità dei reclami per le carenze di forma e di motivazione rilevate dalla Corte cantonale;
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che, secondo l'art. 42 LTF, il ricorso al Tribunale federale deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1);
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che spettava quindi al ricorrente spiegare perché la CRP avrebbe violato il diritto, segnatamente l'art. 385 cpv. 1 CPP, accertando l'assenza dei presupposti di forma e di motivazione dei reclami e rifiutandosi di entrare nel merito degli stessi;
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che, in questa sede, il ricorrente non si confronta con i richiesti presupposti di forma e di motivazione del reclamo dinanzi alla Corte cantonale e non fa quindi valere la violazione dell'art. 385 cpv. 1 CPP in modo conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF;
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ch'egli contesta infatti essenzialmente i decreti emanati dal Ministero pubblico, ciò che è tuttavia inammissibile anche per il fatto che soltanto la sentenza dell'ultima istanza cantonale può essere oggetto d'impugnativa dinanzi al Tribunale federale (cfr. art. 80 cpv. 1 LTF);
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che pertanto i ricorsi, non motivati in modo sufficiente, possono essere decisi sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
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che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono quindi essere accollate al ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF);
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che l'emanazione del presente giudizio rende prive di oggetto le domande di effetto sospensivo, semplicemente accennate dal ricorrente nei titoli dei gravami;
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per questi motivi, il Presidente pronuncia: | |
1. Le cause 6B_640/2019, 6B_641/2019, 6B_642/2019, 6B_643/2019, 6B_644/2019 e 6B_645/2019 sono congiunte.
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2. I ricorsi sono inammissibili.
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3. Le spese giudiziarie di complessivi fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.
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4. Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 29 maggio 2019
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In nome della Corte di diritto penale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Denys
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Il Cancelliere: Gadoni
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