BGer 1P.180/2002 | |||
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BGer 1P.180/2002 vom 09.04.2002 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1P.180/2002/COL
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Sentenza del 9 aprile 2002
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I Corte di diritto pubblico
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Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e vicepresidente del Tribunale federale,
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Nay, Catenazzi,
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cancelliere Crameri.
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N.________,
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ricorrente,
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contro
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Ministero pubblico del Cantone Ticino, via Pretorio 16,
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6901 Lugano.
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procedimento penale
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(ricorso di diritto pubblico)
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visto e considerato:
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che N.________ ha presentato un ricorso, non datato né firmato, al Tribunale federale, cui è pervenuto il 13 marzo 2002, nell'ambito di un procedimento penale sfociato in una condanna a una pena detentiva di sette anni per infrazione alla legge federale sugli stupefacenti;
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che il ricorrente non ha allegato al gravame una copia della decisione impugnata, sicché la Cancelleria del Tribunale federale l'ha invitato il 15 marzo 2002 a produrla entro il 22 marzo 2002, unitamente a un esemplare firmato del ricorso, con la comminatoria che in caso di omissione il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 90 cpv. 2 OG;
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che il ricorrente non ha reagito in alcun modo al citato scritto e che, quindi, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile secondo l'art. 90 cpv. 2 OG;
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ch'esso sarebbe stato inammissibile anche per carenza di motivazione (art. 90 cpv. 1 lett. b OG; DTF 127 I 38 consid. 3c) e per il mancato esaurimento del corso delle istanze cantonali (art. 86 cpv. 1 OG), visto che il ricorrente rileva che la contestata decisione di condanna, cresciuta in giudicato, non è stata impugnata in sede cantonale;
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che si può rinunciare alla riscossione delle spese processuali;
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Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Non si riscuote tassa di giustizia.
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3.
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Comunicazione al ricorrente e al Ministero pubblico del Cantone Ticino.
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Losanna, 9 aprile 2002
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: Il cancelliere:
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