VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 1P.180/2002  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 1P.180/2002 vom 09.04.2002
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1P.180/2002/COL
 
Sentenza del 9 aprile 2002
 
I Corte di diritto pubblico
 
Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e vicepresidente del Tribunale federale,
 
Nay, Catenazzi,
 
cancelliere Crameri.
 
N.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, via Pretorio 16,
 
6901 Lugano.
 
procedimento penale
 
(ricorso di diritto pubblico)
 
visto e considerato:
 
che N.________ ha presentato un ricorso, non datato né firmato, al Tribunale federale, cui è pervenuto il 13 marzo 2002, nell'ambito di un procedimento penale sfociato in una condanna a una pena detentiva di sette anni per infrazione alla legge federale sugli stupefacenti;
 
che il ricorrente non ha allegato al gravame una copia della decisione impugnata, sicché la Cancelleria del Tribunale federale l'ha invitato il 15 marzo 2002 a produrla entro il 22 marzo 2002, unitamente a un esemplare firmato del ricorso, con la comminatoria che in caso di omissione il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 90 cpv. 2 OG;
 
che il ricorrente non ha reagito in alcun modo al citato scritto e che, quindi, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile secondo l'art. 90 cpv. 2 OG;
 
ch'esso sarebbe stato inammissibile anche per carenza di motivazione (art. 90 cpv. 1 lett. b OG; DTF 127 I 38 consid. 3c) e per il mancato esaurimento del corso delle istanze cantonali (art. 86 cpv. 1 OG), visto che il ricorrente rileva che la contestata decisione di condanna, cresciuta in giudicato, non è stata impugnata in sede cantonale;
 
che si può rinunciare alla riscossione delle spese processuali;
 
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Non si riscuote tassa di giustizia.
 
3.
 
Comunicazione al ricorrente e al Ministero pubblico del Cantone Ticino.
 
Losanna, 9 aprile 2002
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il presidente: Il cancelliere:
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).