BGer 1P.598/2003 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer 1P.598/2003 vom 10.11.2003 | |
Tribunale federale
| |
{T 0/2}
| |
1P.598/2003 /col
| |
Sentenza del 10 novembre 2003
| |
I Corte di diritto pubblico
| |
Composizione
| |
Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e presidente del Tribunale federale, Nay, Vicepresidente del Tribunale federale, e Catenazzi,
| |
cancelliere Crameri.
| |
Parti
| |
L.________,
| |
ricorrente,
| |
contro
| |
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
| |
Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
| |
Oggetto
| |
procedimento penale,
| |
ricorso di diritto pubblico contro una sentenza del
| |
3 settembre 2003 della Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
| |
visto e considerato:
| |
che il 4 ottobre 2003 L.________ ha presentato un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale contro una sentenza del 3 settembre 2003 della Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino;
| |
che il ricorrente non ha allegato al ricorso una copia della decisione impugnata;
| |
che il Presidente della I Corte di diritto pubblico l'ha quindi invitato, con decreto del 9 ottobre 2003, inviato come atto giudiziario, a produrla entro il 31 ottobre seguente, con la comminatoria che in caso di omissione il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 30 cpv. 2 OG;
| |
che il ricorrente non ha dato seguito alla richiesta, non ha postulato una proroga del termine per produrre la contestata decisione né ha sostenuto l'impossibilità di ottenerla;
| |
che del resto non risulta dall'atto di ricorso chi fossero le persone direttamente coinvolte nel procedimento e che non spetta al Tribunale federale condurre indagini al riguardo;
| |
che, pertanto, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile conformemente agli art. 30 cpv. 2 e 90 cpv. 2 OG;
| |
che comunque l'atto di ricorso non adempirebbe i requisiti di motivazione dell'art. 90 cpv. 1 lett. b OG sicché anche per questo motivo il ricorso sarebbe stato irricevibile (DTF 127 I 38 consid. 3c);
| |
che il nuovo scritto datato 4 ottobre 2003 ma consegnato alla posta di Lugano 1 il 4 novembre 2003 e pervenuto al Tribunale federale il 5 novembre non può essere esaminato poiché manifestamente tardivo (art. 89 cpv. 1 OG);
| |
che le spese inutili sono sostenute da chi le ha cagionate (art. 156 cpv. 6 OG);
| |
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:
| |
1.
| |
Il ricorso è inammissibile.
| |
2.
| |
La tassa di giustizia di fr. 300.-- è posta a carico del ricorrente.
| |
3.
| |
Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
| |
Losanna, 10 novembre 2003
| |
In nome della I Corte di diritto pubblico
| |
del Tribunale federale svizzero
| |
Il presidente: Il cancelliere:
| |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |