BGer 7B.54/2005 | |||
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BGer 7B.54/2005 vom 11.04.2005 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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7B.54/2005 /viz
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Sentenza dell'11 aprile 2005
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Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
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Composizione
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Giudici federali Hohl, presidente,
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Meyer, Marazzi,
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cancelliere Piatti.
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Parti
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G.________,
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ricorrente,
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contro
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Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
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Oggetto
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sospensione delle esecuzioni,
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ricorso LEF contro la decisione emanata il 2 marzo 2005 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
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Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
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1.
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G.________ viene escusso da diversi creditori. Con sentenza 2 marzo 2005 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha dichiarato inammissibile un ricorso del debitore e ha ritornato gli atti all'Ufficio di esecuzione, affinché questo si pronunci sulla domanda di sospensione delle esecuzioni formulata dal ricorrente.
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2.
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Il 24 marzo 2005 G.________ ha consegnato alla Posta svizzera uno scritto, datato 23 marzo 2005 e destinato al Tribunale federale, con cui chiede di tenere "in giusta considerazione" i suoi argomenti.
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3.
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L'esposto del ricorrente, apparentemente tardivo, risulta comunque di primo acchito irricevibile perché l'autorità di vigilanza ha emanato una decisione - incidentale - di rinvio. Per costante giurisprudenza, infatti, con un ricorso ai sensi dell'art. 19 cpv. 1 LEF non possono essere impugnate le decisioni incidentali con cui l'autorità di vigilanza non si esprime su una misura della procedura di esecuzione forzata, ma si limita a rinviare, senza nel contempo ordinare misure di esecuzione forzata, gli atti all'Ufficio di esecuzione per decisione (DTF 130 III 611 consid. 1.1 con rinvii).
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4.
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Da quanto precede discende che il ricorso si rivela inammissibile. Non si preleva tassa di giustizia (art. 20a cpv. 1 LEF).
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Per questi motivi, la Camera pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Comunicazione al ricorrente, all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
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Losanna, 11 aprile 2005
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In nome della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
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del Tribunale federale svizzero
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La presidente: Il cancelliere:
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