BGer 9C_633/2008 | |||
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BGer 9C_633/2008 vom 21.10.2008 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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9C_633/2008 {T 0/2}
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Sentenza del 21 ottobre 2008
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II Corte di diritto sociale
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Composizione
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Giudice federale Borella, in qualità di giudice unico,
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cancelliere Grisanti.
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Parti
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B.________, Italia,
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ricorrente,
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contro
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Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra,
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opponente.
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Oggetto
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Assicurazione per l'invalidità,
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ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2008.
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Visto:
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il ricorso di B.________ del 30 luglio 2008 contro il giudizio 17 giugno 2008 con cui il Tribunale amministrativo federale ha confermato il rifiuto di una rendita,
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considerando:
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che giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF il ricorso deve tra l'altro contenere delle conclusioni e la loro motivazione,
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che per l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto,
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che il ricorrente non si confronta nelle debite forme - nemmeno nell'atto completivo del 15 settembre 2008 - con i motivi che hanno indotto l'istanza precedente a rendere il giudizio impugnato,
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che in particolare l'insorgente non spiega perché e in quale misura l'argomentazione sviluppata dai primi giudici riguardo al fatto che egli sarebbe stato - quantomeno fino alla data della decisione amministrativa in lite che delimita temporalmente il potere cognitivo di questa Corte (DTF 129 V 1 consid. 1.2 pag. 4) - in grado di svolgere la sua precedente attività di aiuto meccanico trasportatore o ogni altro lavoro non eccessivamente pesante in misura superiore al 60%, sarebbe contraria al diritto applicabile,
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che in tali condizioni, il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela inammissibile e può essere evaso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF,
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che ciò non toglie comunque al ricorrente la possibilità di formulare una nuova domanda di prestazioni qualora dalla più recente documentazione medica agli atti - che non può essere considerata da questa Corte poiché esulante dal proprio potere cognitivo - dovesse effettivamente risultare un peggioramento dello stato di salute, come ha ipotizzato il Tribunale amministrativo federale,
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che pur essendo la procedura di per sé onerosa, viste le circostanze, si prescinde dal prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF),
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per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Non si prelevano spese giudiziarie.
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3.
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Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 21 ottobre 2008
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In nome della II Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Giudice unico: Il Cancelliere:
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Borella Grisanti
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