BGer 5A_120/2018 | |||
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BGer 5A_120/2018 vom 13.02.2018 |
5A_120/2018 |
Sentenza del 13 febbraio 2018 |
II Corte di diritto civile | |
Composizione
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Giudice federale Escher, Giudice presidente,
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Cancelliera Antonini.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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1. B.________Ltd,
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2. C.________,
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patrocinato dallo studio legale MAG Legis SA,
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3. D.________SA,
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opponenti,
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Ufficio di esecuzione di Lugano, via Bossi 2a, 6900 Lugano.
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Oggetto
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domande di realizzazione,
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ricorso contro la sentenza emanata il 15 gennaio 2018 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza (15.2017.81).
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Ritenuto in fatto e considerando in diritto: | |
1. In data 27 settembre 2017 l'Ufficio di esecuzione di Lugano (UE) ha comunicato all'avv. A.________ le domande di realizzazione presentate nelle esecuzioni promosse nei suoi confronti da B.________Ltd, dall'avv. C.________ e da D.________SA.
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Con sentenza 15 gennaio 2018 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto, nella misura della sua ammissibilità, il ricorso 16 ottobre 2017 introdotto da A.________, osservando come la ricorrente non abbia in realtà fatto valere alcuna censura diretta contro la comunicazione dell'UE, bensì abbia contestato il verbale di pignoramento (ormai già cresciuto in giudicato) e postulato l'accertamento della sua solvibilità e il "co-sequestro delle somme vantate dai 3 creditori de quo sulla relazione bancaria alpha presso la B.________SA" (richieste inammissibili siccome non connesse né a un provvedimento dell'UE né a un rimprovero di denegata o ritardata giustizia da parte dell'UE). La Camera ha anche dichiarato irricevibile la domanda di ricusa del suo Presidente Jaques, fondata su argomenti generici e illazioni non dimostrate, la cui inammissibilità è già nota alla ricorrente, e su argomenti abusivi.
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2. Con ricorso in materia civile 5 febbraio 2018 A.________ ha impugnato tale sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, postulando di dichiararla nulla, subordinatamente di annullarla. Nella motivazione del rimedio la ricorrente chiede anche di " accertare la nullità assoluta delle sentenze di cui si fa scudo il ricusato (...) Giudice Jaques ".
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Non sono state chieste determinazioni.
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3. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni ed i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi il ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: il ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 134 II 244 consid. 2.2).
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L'impugnativa all'esame è in larga misura dedicata alla mancata ricusa del Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti. La ricorrente lamenta in particolare la violazione degli art. 29 e 30 Cost. e 6 CEDU, limitandosi però in sostanza a riproporre gli argomenti già scartati per inammissibilità dall'autorità di vigilanza, senza dimostrare la loro ricevibilità, oppure a sollevare obiezioni la cui infondatezza le è già conosciuta (sulla facoltà per il giudice di cui è chiesta la ricusa di pronunciarsi esso stesso sull'istanza v., ad esempio, sentenza 1B_208/2017 del 2 giugno 2017 consid. 1.3).
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Quanto al merito della vertenza, il rimedio si esaurisce in un'apodittica e generica contestazione di quanto stabilito dalla Corte cantonale (ad esempio laddove la ricorrente afferma che "[n]on corrisponde a verità alcuna che la sottoscritta non contesta le comunicazioni delle domande di realizzazione" oppure che "non è chiaro perché sarebbe inammissibile la mia domanda di accertamento della mia solvibilità") senza alcun effettivo confronto con i dettagliati ragionamenti contenuti nell'impugnato giudizio.
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Le esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF non sono pertanto soddisfatte.
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4. Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.
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Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia: | |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente.
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3. Comunicazione alle parti, all'Ufficio di esecuzione di Lugano e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
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Losanna, 13 febbraio 2018
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Giudice presidente: Escher
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La Cancelliera: Antonini
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