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Informationen zum Dokument  BGer 6B_22/2021  Materielle Begründung
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BGer 6B_22/2021 vom 02.02.2022
 
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6B_22/2021
 
Decreto del 2 febbraio 2022
 
 
Corte di diritto penale
 
Composizione
 
Giudice federale Muschietti, in qualità di Giudice unico,
 
Cancelliera Ortolano Ribordy.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti; arbitrio, diritto di essere sentito,
 
principio in dubio pro reo,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 18 novembre 2020 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (incarto n. 17.2020.193).
 
 
Considerando:
 
che, con sentenza del 18 novembre 2020, la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) ha riconosciuto A.________ autore colpevole di ripetuta contravvenzione alla LStup, infrazione aggravata alla LStup e di ripetuta infrazione alla LStrI, e lo ha condannato alla pena detentiva di 4 anni e 1 mese, da dedursi il carcere preventivo sofferto, nonché alla multa di fr. 100.--;
 
che A.________ ha impugnato questo giudizio con un ricorso in materia penale al Tribunale federale, volto in sostanza a ottenere una riduzione della pena inflittagli;
 
che il Ministero pubblico ha postulato la reiezione del gravame, mentre la CARP ha rinviato ai considerandi della sua sentenza;
 
che, con scritto del 31 gennaio 2022, l'insorgente ha comunicato al Tribunale federale di ritirare il suo ricorso;
 
che il presidente della Corte, o il giudice dell'istruzione, decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF) e, in tale ambito, statuisce sulle spese giudiziarie;
 
che, in caso di desistenza, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF);
 
che nella fattispecie si può rinunciare a prelevare spese processuali;
 
che non si assegnano ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF);
 
 
per questi motivi, il Giudice unico decreta:
 
1.
 
La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
 
2.
 
Non si prelevano spese giudiziarie.
 
3.
 
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
 
Losanna, 2 febbraio 2022
 
In nome della Corte di diritto penale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Giudice unico: Muschietti
 
La Cancelliera: Ortolano Ribordy
 
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