VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 1C_23/2022  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 19.02.2022, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 1C_23/2022 vom 03.02.2022
 
[img]
 
 
1C_23/2022
 
Decreto del 3 febbraio 2022
 
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudice federale Kneubühler, Presidente,
 
Cancelliere Crameri.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
patrocinato dall'avv. Anna Ciaranfi Zanetta,
 
ricorrente,
 
contro
 
Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino, 6501 Bellinzona,
 
rappresentato dal Dipartimento del territorio
 
del Cantone Ticino,
 
Divisione sviluppo territoriale e mobilità, residenza governativa, 6501 Bellinzona,
 
Municipio di Dalpe, Nucleo Dalpe 1, 6774 Dalpe.
 
Oggetto
 
Piano di utilizzazione cantonale dei paesaggi con edifici e impianti protetti,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 23 novembre 2021 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (90.2010.150).
 
 
Considerando:
 
che con decisione del 23 novembre 2021 il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto un ricorso sottopostogli da A.________ contro il decreto legislativo dell'11 maggio 2010 con cui il Gran Consiglio ha approvato il piano di utilizzazione cantonale dei paesaggi con edifici e impianti protetti;
 
che avverso questa decisione A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale;
 
che con decreto presidenziale del 18 gennaio 2022 il ricorrente è stato invitato a fornire un anticipo delle spese giudiziarie presunte;
 
che con scritto del 28 gennaio 2022 il ricorrente ha comunicato al Tribunale federale di ritirare il ricorso;
 
che il Giudice dell'istruzione decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate (art. 32 cpv. 2 LTF);
 
che in caso di desistenza il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF);
 
 
per questi motivi, il Presidente decreta:
 
1.
 
La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
 
2.
 
Non si prelevano spese giudiziarie.
 
3.
 
Comunicazione alla patrocinatrice del ricorrente, al Gran Consiglio, al Municipio di Dalpe, al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino e all'Ufficio federale dello sviluppo territoriale.
 
Losanna, 3 febbraio 2022
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Kneubühler
 
Il Cancelliere: Crameri
 
© 1994-2022 Das Fallrecht (DFR).